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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per il residuo di pena. Ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando che il condannato ha cagionato danni per € 9.815.604,81 e un omesso versamento di imposte per € 346.150,48, non avendo risarcito le vittime né versato la provvisionale di € 100.000. Ha contestato l'assenza di elementi nuovi e significativi rispetto al precedente diniego, la mancata valutazione della specificità del caso e della reale disponibilità a risarcire, la non dimostrata presa di coscienza dei fatti (relazioni psicologiche indicanti minimizzazione e mancato pentimento), e l'insufficiente prova di un'attività lavorativa effettiva. In sintesi, ha sostenuto che mancavano i presupposti di legge per ritenere iniziato un sicuro percorso di ravvedimento e per escludere il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza per carenza motivazionale e per non aver valutato le relazioni più recenti sull'osservazione carceraria (17/12/2024 e 16/01/2025), indispensabili per verificare la progressione rieducativa rispetto al precedente provvedimento. Ha rilevato la mancata valutazione dell'indisponibilità al risarcimento delle vittime e della provvisionale, nonché l'assenza di una motivazione che giustifichi la diversa decisione rispetto al rigetto sei mesi prima. Ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    art. 47, comma 7 Ord. pen.

    Disciplina le misure alternative all'esecuzione della pena e impone, tra le prescrizioni, l'impegno del condannato a adoperarsi in favore della vittima. La Corte ricorda che il mancato risarcimento può essere valutato negativamente ai fini dell'affidamento.

  • Cass. Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013

    Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404

    Principio secondo cui il giudice deve basare la decisione sui risultati del trattamento individualizzato e motivare specificamente, con riferimento alla fattispecie concreta, l'esame di tutti gli elementi previsti dalla legge.

  • Cass. Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024

    Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402

    Il giudice deve considerare le relazioni di osservazione penitenziaria riferite a un consistente lasso temporale e parametrarne la rilevanza rispetto agli obiettivi rieducativi e al profilo di pericolosità.

  • Cass. Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019

    Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993

    La mancata ammissione degli addebiti non costituisce di per sé ostativo all'affidamento; rileva invece l'accettazione della sentenza e l'evoluzione della personalità nella prospettiva del reinserimento sociale.

  • Cass. Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017

    Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226

    Il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima come motivo per negare l'affidamento; non è necessaria la previsione formale del risarcimento come condizione per la concessione, ma l'atteggiamento verso le obbligazioni civili ha rilievo ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Il giudice deve esaminare e motivare specificamente tutte le relazioni di osservazione penitenziaria, comprese quelle più recenti, per valutare la reale progressione rieducativa.
  • Un provvedimento favorevole assunto a breve distanza da un precedente rifiuto richiede una motivazione che giustifichi il cambiamento in base a elementi nuovi e concreti.
  • La mancata disponibilità o il mancato adempimento agli obblighi risarcitori possono costituire elemento negativo idoneo a condizionare o impedire la concessione dell'affidamento in prova.
  • La semplice minimizzazione dei fatti o la negazione non escludono automaticamente l'affidamento, ma il giudice deve valutare se e come il soggetto abbia accettato la sentenza e abbia mostrato evoluzione della personalità.
  • In presenza di dubbi sul rischio di recidiva, e in caso di osservazioni psicologiche incomplete, è necessaria la prosecuzione dell'osservazione prima di concedere misure meno afflittive.
  • Il tribunale può porre prescrizioni specifiche (es. impegno al risarcimento, obbligo di attività lavorativa) e deve valutare la concretezza delle prove offerte circa l'occupazione e la capacità di soddisfare le obbligazioni civili.

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