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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (29/11/2024) che aveva accolto il reclamo del detenuto Alfredo Cospito e disapplicato il divieto imposto dall'amministrazione penitenziaria dell'istituto di Bancali di acquistare, in sopravvitto, farina e lievito. Il ricorrente aveva dedotto tre censure: 1) carenza di potere del magistrato di sorveglianza perché il reclamo non sarebbe relativo a una lesione "attuale e grave" di un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.; 2) errata valutazione del principio di non discriminazione, dato che il divieto è applicato anche ai detenuti comuni e rientra nella potestà regolatoria dell'amministrazione; 3) violazione dell'art. 41-bis comma 2‑quater lett. a) e c) Ord. pen., in quanto il divieto sarebbe giustificato da ragioni di sicurezza (pericolosità/espolosività della farina) e da esigenze organizzative già riconosciute da altri uffici di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo (confermando che il reclamo ex art. 35-bis è esperibile anche per questioni relative all'accesso a cibi in sopravvitto perché attinenti al diritto alla salute e ad una sana alimentazione), ma ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo in senso sostanziale rispetto all'ordinanza impugnata. La Corte ha stabilito che la proibizione di acquistare farina e lievito nell'istituto di Bancali è giustificata da esigenze di sicurezza, posto che l'esplosività della farina è riconosciuta in condizioni scientifiche particolari e l'amministrazione può prevenire anche rischi potenziali. Inoltre la Corte ha ritenuto che il divieto non causi una lesione grave del diritto alla salute/alla sana alimentazione, in quanto l'alimentazione del detenuto è garantita tramite il vitto amministrativo conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali e l'assenza del prodotto non impedisce l'assunzione dei farinacei. Ha affermato altresì che differenze tra istituti penitenziari nella disciplina dei generi acquistabili non sono di per sé irragionevoli. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 29/11/2024.

Norme richiamate

  • art. 35‑bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La Corte conferma che il reclamo ex art. 35‑bis è esperibile per la tutela del diritto alla salute e ad una sana alimentazione (acquisti in sopravvitto), ma richiede che la lesione sia "attuale e grave"; il giudizio è sulla ragionevolezza e sulla incidenza essenziale del limite.

  • art. 69, comma 6, lett. b, Ordinamento penitenziario

    art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.

    Stabilisce che il reclamo può essere accolto solo se la lesione del diritto è "attuale e grave"; la Corte applica questo criterio per escludere la gravità del pregiudizio nel caso in esame.

  • art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. a) e c), Ordinamento penitenziario

    art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. a) e c, Ord. pen.

    Riferimento alle competenze e misure di sicurezza nell'ambito carcerario; la Corte riconosce che l'amministrazione può adottare divieti diretti a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza e che tali misure devono essere valutate in termini di ragionevolezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale ex art. 35‑bis è ammesso per questioni attinenti al diritto alla salute e ad una sana alimentazione, ivi compresi acquisti in sopravvitto, ma richiede la prova di una lesione "attuale e grave" del diritto.
  • L'amministrazione penitenziaria può adottare divieti preventivi anche basati su rischi potenziali (non solo su pericoli immediati), specie quando si tratta di sicurezza interna; il giudice valuta la ragionevolezza e la proporzionalità del divieto, non la mera possibilità teorica del rischio.
  • La diversità di regole tra istituti penitenziari non è di per sé illogica o discriminatoria: valutazioni locali su struttura, ubicazione e popolazione detenuta possono giustificare misure differenziate.
  • Perché un divieto amministrativo sia annullato dal giudice, il detenuto deve dimostrare che la restrizione incide in modo significativo sull'esercizio essenziale del diritto (ossia che il pregiudizio è grave), e non solo che limita modalità accessorie.
  • La garanzia di un vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali può rendere meno probabile l'accoglimento del reclamo relativo al divieto di acquisto di specifici alimenti, se è provato che il divieto non pregiudica l'alimentazione equilibrata del detenuto.
  • Nel bilanciamento tra sicurezza interna e diritti del detenuto il principio della ragionevolezza e della finalità (ordine e sicurezza) guida l'intervento giudiziale: limiti non irragionevoli e non afflittivi sono compatibili con l'ordinamento carcerario.

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