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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21836/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo del detenuto e disapplicato il provvedimento del DAP che vietava l'acquisto in sopravvitto di farina e lievito. Il detenuto sosteneva che il divieto fosse immotivato e irragionevole (anche alla luce del parere del Nucleo artificieri che avrebbe escluso un rischio esplosivo reale). La Casa circondariale, il DAP e il Ministero hanno impugnato sostenendo: 1) vizio di potere del magistrato di sorveglianza perché il reclamo non sarebbe qualificabile ai sensi dell'art. 35-bis (mancanza di una lesione attuale e grave di un diritto soggettivo); 2) carenza di base per ritenere il divieto discriminatorio, essendo applicato anche ai detenuti comuni e rientrando nella potestà regolatoria dell'amministrazione; 3) correttezza della misura per ragioni di sicurezza (richiamando l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c.), ossia il rischio connesso all'esplosività o all'utilizzo della farina per scopi pericolosi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dei resistenti e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. In motivazione la Corte ha ritenuto che: a) il reclamo del detenuto era correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 35-bis in quanto l'acquisto in sopravvitto rientra nell'area del diritto alla salute e ad una sana alimentazione; b) tuttavia il divieto imposto dall'amministrazione è ragionevole e finalizzato a esigenze di sicurezza interna, dal momento che l'esplosività della farina è scientificamente accertata in certe condizioni e l'amministrazione può adottare misure preventive anche rispetto a pericoli potenziali; c) la diversa disciplina adottata in altri istituti non rende irragionevole la scelta del singolo carcere; d) il divieto non incide in modo grave sul diritto alla salute poiché i farinacei sono comunque garantiti dal vitto amministrativo conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali; pertanto mancando la gravità del pregiudizio richiesto dall'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., il reclamo non meritava accoglimento e la disapplicazione operata dal Tribunale era ingiustificata.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Lo strumento del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis è esperibile quando il detenuto denunzia una lesione attuale e grave di un diritto soggettivo inerente beni essenziali (es. diritto alla salute/ sana alimentazione). In questo caso l'acquisto in sopravvitto è stato ritenuto riconducibile al diritto alla salute, quindi tutelabile tramite il reclamo.

  • art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.

    art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.

    Stabilisce che il reclamo giurisdizionale è accoglibile solo se la lesione del diritto è 'attuale e grave'. La Corte ha applicato questo parametro per valutare se il divieto impone un pregiudizio significativo al diritto alla salute del detenuto.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen.

    art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c, Ord. pen.

    Norme che consentono misure restrittive per ragioni di ordine e sicurezza connesse alla detenzione; sono state richiamate per giustificare la legittimità di divieti adottati dall'amministrazione per prevenire rischi legati alla sicurezza (qui: rischio legato alla farina). La Corte ha ritenuto legittima una misura preventiva basata su un rischio potenziale.

Massime di principio

  • Il divieto amministrativo su acquisti in sopravvitto può essere impugnato tramite il reclamo ex art. 35-bis se il detenuto dimostra una lesione attuale e grave di un diritto essenziale (es. salute/ sana alimentazione).
  • Anche quando il reclamo sia ammissibile, il giudice valuta la ragionevolezza e la proporzionalità del limite: le misure giustificate da esigenze di sicurezza interne e non gravemente lesive del nucleo essenziale del diritto tendono a essere ritenute legittime.
  • La valutazione del rischio può tener conto anche di pericoli potenziali: l'amministrazione può adottare misure preventive sulla base di rischi scientificamente riconosciuti, anche se le condizioni per concreta realizzazione del rischio sono difficili da riprodurre.
  • Differenze di disciplina tra istituti non sono di per sé indicazione di irragionevolezza; la specifica collocazione, struttura e popolazione carceraria possono giustificare valutazioni diverse.
  • Perché il reclamo abbia successo occorre dimostrare che la limitazione incide significativamente sul godimento dell'essenziale del diritto (es. impossibilità di seguire una dieta necessaria), non soltanto la mera limitazione di alcune modalità accessorie.
  • Le scelte organizzative e regolamentari interne agli istituti penitenziari rientrano nell'ambito di discrezionalità dell'amministrazione e possono essere disapplicate dal giudice solo se irragionevoli o lesive in modo grave dei diritti del detenuto.

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