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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sul divieto, imposto dall'amministrazione dell'istituto penitenziario di Nuoro, di consentire ai detenuti l'acquisto in sopravvitto di farina e lievito per ragioni di sicurezza (presunta esplosività della farina). Il detenuto aveva presentato reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. per vedere annullato il divieto; l'amministrazione aveva impugnato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato l'acquisto e il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva respinto il reclamo dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, ritenendo fondati (nei limiti indicati) i motivi con cui si contestava l'ordinanza che aveva annullato il divieto. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuoro del 31/05/2024, statuendo che il divieto di acquisto di farina e lievito non è in sé irragionevole poiché può essere giustificato da esigenze di sicurezza anche in via preventiva, che la farina ha una esplosività riconosciuta in condizioni specifiche e che la restrizione non configura una lesione grave del diritto alla salute/alimentazione, posto che i farinacei sono comunque garantiti dal vitto amministrativo e il divieto non è afflittivo.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen. (legge 354/1975)

    Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis è esperibile solo quando sia allegata e sussista una lesione di un diritto soggettivo effettivamente "attuale e grave"; la possibilità di acquistare generi in sopravvitto può rientrare nella sfera del diritto alla salute e ad una sana alimentazione, ma la gravità del pregiudizio va valutata tenendo conto di ragionevolezza e proporzionalità delle restrizioni.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c) Ord. pen.

    Consente misure restrittive motivate da ragioni di sicurezza; la Corte riconosce alla amministrazione penitenziaria un margine discrezionale nel prevenire rischi anche potenziali, legittimando divieti precauzionali ove vi sia fondamento scientifico o logico.

  • art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.

    Stabilisce il requisito della lesione "attuale e grave" per l'accoglimento del reclamo; la Corte richiama che il giudice deve valutare la ragionevolezza e la capacità del limite di incidere sull'essenza del diritto, non sindacare pedissequamente scelte organizzative dell'amministrazione.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Richiamata in quanto quadro normativo di riferimento: le limitazioni all'esercizio dei diritti in detenzione sono ammesse per esigenze di sicurezza e organizzazione, ma devono rispettare criteri di ragionevolezza e non essere afflittive oltre il necessario.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 35-bis è ammissibile quando il detenuto dimostra una lesione "attuale e grave" di un diritto soggettivo; non sono tutelate mere aspirazioni o disagi economici/culturali non idonei a configurare una lesione grave.
  • L'amministrazione penitenziaria ha un ampio margine discrezionale per imporre divieti preventivi motivati da esigenze di sicurezza anche in presenza di rischi potenziali o remoti; il giudice verifica la ragionevolezza e proporzionalità della misura, non sostituendosi automaticamente all'organizzazione interna.
  • La prova scientifica o tecnica del rischio (anche se riferita a condizioni particolari) può giustificare misure precauzionali; l'assenza di uniformità tra istituti non implica automaticamente l'irragionevolezza del divieto in un singolo istituto.
  • Una restrizione è illegittima se risulta irragionevole, sproporzionata o incide sul contenuto essenziale del diritto (ad esempio se impedisce l'accesso ai beni necessari per una dieta conforme alle tabelle nutrizionali); se il vitto amministrativo garantisce i bisogni fondamentali, divieti su beni integrativi possono risultare non gravemente lesivi.
  • Questioni di carattere economico, culturale o religioso connesse all'acquisto di generi in sopravvitto richiedono prova del loro concreto rilievo ai fini della salute o di diritti fondamentali per fondare un reclamo; altrimenti restano nell'ambito delle scelte organizzative dell'istituto.
  • Il trasferimento del detenuto non elimina automaticamente la tutela giurisdizionale sulla regolazione interna dell'istituto: il potenziale interesse futuro (eventuale riassegnazione) può rendere il ricorso ancora attuale.

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