Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso degli enti amministrativi contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato, in videocollegamento, i colloqui tra il detenuto Antonio Pelle (sottoposto al regime 41‑bis) e suo figlio Domenico Pelle (detenuto in regime di alta sorveglianza). Il D.A.P. sosteneva che il colloquio dovesse essere vietato per ragioni di sicurezza connesse all'appartenenza di entrambi alla stessa consorteria criminale, rilevando inoltre l'omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e la non idoneità del sistema di videocollegamento a garantire la sicurezza rispetto a possibili intrusioni o comunicazioni criptiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ribadito che, pur riconoscendo il diritto fondamentale del detenuto ai colloqui visivi con i familiari (anche se anch'essi sottoposti al 41‑bis), tale diritto va bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica. In particolare la Corte ha censurato l'omessa acquisizione del parere della DDA e l'assenza di un'indagine specifica sulla pericolosità e sulle esigenze di sicurezza: il semplice ascolto e la registrazione del colloquio non sostituiscono la necessaria valutazione preventiva. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e la questione rinviata per nuovo esame in cui dovrà essere acquisito il parere della DDA e svolta una valutazione approfondita delle esigenze di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Attribuisce limitazioni ai colloqui per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato; la Cassazione interpreta la norma nel senso che i colloqui visivi sono autorizzabili anche quando l'altro familiare è anch'esso sottoposto al 41‑bis, ma soggetti a bilanciamento concreto con esigenze di sicurezza che possono prevalere.
Richiama l'obbligo di curare i rapporti familiari del detenuto come elemento del trattamento rieducativo; serve a fondare la tutela del diritto al mantenimento dei rapporti affettivi anche per i detenuti 41‑bis.
Fondamenta costituzionale/penitenziaria del trattamento rieducativo cui si collega l'importanza del mantenimento dei rapporti familiari.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiama la protezione dei rapporti familiari quale parametro eurounitario da considerare nel bilanciamento dei diritti del detenuto con le esigenze di sicurezza.
Circolare DAP 02/10/2017
"eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41‑bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
La circolare dispone che, pur potendo autorizzare colloqui (anche a distanza), l'amministrazione deve richiedere il parere della DDA per conoscere elementi di sicurezza; il parere non è vincolante ma è essenziale per un bilanciamento informato.
Circolare DAP 29/01/2019 (n. 0031246U)
Riguarda la valutazione dei sistemi di videoregistrazione/ascolto: la Corte precisa che eventuali problematiche tecniche non esonerano dall'acquisizione del parere della DDA né dall'esame delle esigenze di sicurezza; le criticità del sistema non possono sostituire l'indagine sulla pericolosità dei colloquianti.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto ai colloqui visivi con familiari è riconosciuto anche se l'altro familiare è sottoposto al medesimo regime 41‑bis, ma va sempre bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica.
- Prima di autorizzare colloqui (in presenza o a distanza) tra detenuti sottoposti al 41‑bis è necessario svolgere un'indagine approfondita sulle esigenze di sicurezza, acquisendo il parere della DDA; il parere non è vincolante ma è indispensabile per una valutazione informata.
- L'ascolto e la registrazione dei colloqui non sostituiscono la necessità di un'analisi preventiva delle concrete ragioni di sicurezza: non sono misure alternative sufficienti laddove sussistano rischi specifici.
- Se i colloqui riguardano detenuti appartenenti alla stessa consorteria criminale, occorre particolare cautela e motivazioni specifiche per autorizzare il contatto, dato il rischio di comunicazioni criptiche o gestuali non intercettabili.
- In caso di omissione nell'acquisizione del parere DDA o di mancata istruttoria sulla pericolosità, il provvedimento autorizzativo può essere annullato e il giudice di merito richiamato a valutare nuovamente la posizione con piena istruttoria.
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