Sentenza n. 4087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la determinazione dei tetti di spesa sanitaria e ordinato alla Regione il riesame degli atti
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda le delibere regionali con cui sono stati determinati i tetti di spesa per una struttura sanitaria privata accreditata, mantenendo il budget annuo di € 1.861.700,75 e calcolandolo in parte sulla tariffa prevista per le RSA Anziani, anziché su quella più elevata prevista per le RSA Demenze. La struttura aveva ottenuto l’accreditamento per 80 posti letto di RSA Demenze e sosteneva che il budget dovesse essere rideterminato in ragione dell'effettivo setting assistenziale, già riconosciuto da precedenti decisioni giurisdizionali. Il TAR aveva ritenuto illegittima la reiterazione del medesimo budget e aveva ordinato il riesame degli atti. La Regione ha proposto appello sostenendo che l’accreditamento dei posti letto non comportasse automaticamente la rideterminazione del tetto di spesa, che la fissazione del budget rientrasse nella propria ampia discrezionalità programmatoria e che i vincoli di bilancio, il piano di rientro e la necessità di non penalizzare gli altri operatori impedissero un aumento del finanziamento. La struttura appellata ha proposto appello incidentale per la correzione di errori materiali nella sentenza, limitatamente al riferimento alle tariffe RSA Anziani invece che RSA Demenze e all'uso del termine ordinanza anziché sentenza.
La decisione
L’appello principale è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha distinto tra il potere regionale, ampiamente discrezionale, di programmare la spesa sanitaria e fissare complessivamente i tetti di spesa, e il diverso profilo del corretto esercizio del potere di ripartizione del budget tra le singole strutture, che resta sindacabile per difetto di motivazione, illogicità o difetto di istruttoria. Pur non determinando automaticamente e aritmeticamente il tetto di spesa, il numero dei posti accreditati e soprattutto l’esatta tipologia del setting assistenziale incidono sulla determinazione del budget. La Regione aveva reiterato il medesimo importo già calcolato sulla base delle RSA Anziani, nonostante l’accreditamento per 80 posti di RSA Demenze e le precedenti decisioni che avevano accertato l’erroneità di quel criterio. Il richiamo ai vincoli di bilancio non poteva sanare a posteriori l’erroneità del criterio di calcolo né giustificare il mantenimento invariato del budget senza rendere conoscibile l’iter logico e i criteri, anche matematici, utilizzati. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il TAR aveva già corretto autonomamente gli errori materiali. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
L’accreditamento istituzionale riguarda la capacità della struttura di erogare determinate prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale; il numero dei posti e il corrispondente setting assistenziale costituiscono elementi rilevanti per la programmazione e la determinazione del budget, pur senza determinarlo automaticamente.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La determinazione dei tetti di spesa rientra nel potere programmatorio regionale e deve rispettare i vincoli finanziari, ma l’esercizio concreto del potere di ripartizione delle risorse deve essere coerente, motivato e fondato su criteri verificabili.
La normativa regionale è richiamata quale fonte rilevante per il rapporto tra accreditamento, tipologia delle prestazioni e determinazione del budget sanitario.
Massime di principio
- La determinazione dei tetti di spesa nella sanità accreditata è espressione di un’ampia discrezionalità programmatoria regionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’illogicità, del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria, nonché del rispetto dei criteri normativi applicabili.
- L’accreditamento di un determinato numero di posti letto non determina automaticamente, in modo diretto e aritmetico, il corrispondente tetto di spesa; tuttavia, il numero dei posti e l’esatta individuazione del setting assistenziale accreditato devono essere considerati nella determinazione del budget.
- È illegittimo mantenere invariato il budget di una struttura sanitaria accreditata quando esso continui a essere calcolato sulla base di una tipologia assistenziale diversa e meno onerosa rispetto a quella effettivamente autorizzata e accreditata, soprattutto se l’errore di qualificazione è già stato accertato da precedenti decisioni giurisdizionali.
- Anche gli atti di programmazione sanitaria privi di uno specifico obbligo di motivazione devono consentire di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione e i criteri utilizzati per determinare il budget, inclusi gli eventuali criteri matematici.
- I vincoli di bilancio e i piani di rientro possono giustificare scelte programmatorie restrittive, ma non possono sanare ex post l’applicazione di un criterio di calcolo erroneo né sostituire la necessaria motivazione sulla corretta ripartizione delle risorse disponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →