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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13725/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. In particolare ha lamentato: 1) erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare se la sostanza sequestrata avesse efficacia drogante; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la cessione della sostanza a un terzo da parte dell'imputato. La Corte ha ritenuto la prima censura nuova rispetto all'appello e la seconda e terza doglianza meramente fattuale e diretta a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la questione relativa all'efficacia drogante della sostanza era un motivo nuovo non dedotto in appello e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione, non essendo rilevabile d'ufficio né impossibile da dedurre nel grado precedente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per accertare la natura stupefacente della sostanza, è sufficiente il narcotest, non essendo necessaria una perizia chimico-tossicologica salvo che occorra stabilire quantità o percentuale di principio attivo. Quanto alla dedotta insussistenza della cessione, le censure sono state qualificate come di merito, perché volte a contestare l'apprezzamento probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice applicata nei giudizi di merito per la detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Viene interpretato nel senso che in cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate nei motivi di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato con l'art. 606, comma 3, per affermare il divieto di proposizione in cassazione di questioni non già devolute in appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte con i motivi di appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado o di impossibilità di deduzione nel grado precedente.
  • Ai fini dell'accertamento della natura stupefacente della sostanza, il narcotest può essere sufficiente; la perizia chimico-tossicologica è necessaria solo quando occorra accertare l'entità o la percentuale del principio attivo.
  • Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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