Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto in un precedente giudizio l'accertamento di un proprio credito verso una società. Successivamente, constatata l'alienazione da parte della debitrice dei suoi unici due immobili e l'inefficacia di un primo tentativo esecutivo mobiliare, il creditore aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle vendite. In primo grado la domanda era stata accolta, con intervento adesivo di altri creditori; la decisione era stata confermata in appello. La società ricorrente in Cassazione ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che le vendite immobiliari sarebbero state atti dovuti perché necessarie ad adempiere debiti pregressi e che il ricavato sarebbe stato destinato al pagamento di tali debiti. Ha inoltre contestato la qualificazione delle cambiali come non mezzo di pagamento, assumendo invece che esse potessero validamente estinguere il debito precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su due rationes decidendi autonome: da un lato, non era stato provato che le vendite fossero finalizzate all'estinzione di un debito pregresso, anche per la notevole distanza temporale tra il debito e le alienazioni e per la mancanza di richieste di pagamento nel frattempo; dall'altro lato, il preteso pagamento del debito tramite cambiali non valeva a dimostrare un atto dovuto, poiché le cambiali non sono mezzi di pagamento ma strumenti di credito. Ne è conseguito il mantenimento della declaratoria di inefficacia delle vendite immobiliari. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede che l'atto di disposizione non sia giustificato da una necessità di adempimento di obbligazioni pregresse; in mancanza di prova della destinazione dell'alienazione al pagamento del debito, l'atto resta revocabile se pregiudizievole per il creditore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nel testo dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'atto dispositivo del debitore non è sottratto a revoca solo perché il debitore allega un generico collegamento con debiti pregressi: occorre che risulti provata la concreta finalizzazione dell'atto all'adempimento.
- La prova della funzione solutoria dell'atto può essere desunta anche per presunzioni, ma il giudice può valorizzare la distanza temporale tra il debito e l'alienazione e l'assenza di richieste di pagamento intermedie come indici contrari alla natura di atto dovuto.
- Le cambiali non costituiscono, di per sé, mezzo di pagamento idoneo a dimostrare l'estinzione immediata del debito, essendo strumenti di credito; pertanto la loro emissione o girata non basta a escludere il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo.
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