Cassazione Penale, Sentenza n. 6586/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento del GIP del Tribunale di Lecce del 14/7/2021, sostenendo che il giudice avesse adottato un atto abnorme strutturalmente e violato il diritto di difesa e il contraddittorio. In particolare si censurava che, dopo aver emesso l'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5 c.p.p., il Gip, a seguito di un colloquio informale con il P.M., avesse retrospettivamente rilevato la incompetenza territoriale e ordinato la trasmissione degli atti a Trieste, modificando in sostanza i contenuti e gli effetti dell'ordinanza già resa e pronunciandosi su questioni che avrebbero dovuto essere risolte nella successiva fase processuale. Si deduceva quindi carenza o deviazione di potere (abnormità), violazione delle norme che limitano la potestà del GIP (giudice del singolo atto) e lesione del contraddittorio rispetto alle altre parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha qualificato il provvedimento del Gip come atto abnorme strutturalmente: una volta emessa l'ordinanza di imputazione coatta il Gip non aveva residua potestà per riesaminare e modificare la decisione né per sollevare la competenza territoriale con una separata ordinanza e tanto meno attraverso una interlocuzione informale con il P.M., operazione che ha leso i diritti delle altre parti. La Corte ha quindi annullato senz'altro il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod.proc.pen.
L'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, c.5, una volta adottata vincola il processo e esaurisce la potestà decisionale del GIP sul singolo atto; non è suscettibile di essere modificata dal Gip con separata ordinanza o dopo colloqui informali con il P.M.
Il Gip è giudice del singolo atto e non del processo: può pronunciarsi sulla competenza solo nell'ambito del provvedimento specifico richiesto; non ha potestà residua di riesaminare la stessa questione con un atto autonomo dopo aver deciso.
art. 56, cod.pen.; art. 640, cod.pen.; art. 61 n.7, cod.pen.
Norme sostanziali richiamate nel provvedimento originario: art.640 definisce la truffa, art.56 disciplina il tentativo e art.61 n.7 indica circostanze aggravanti. La Corte non ha censurato la qualificazione materiale del reato in quanto tale, ma l'illegittimità procedurale dell'atto che ne ha inciso l'impostazione formale.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la rielaborazione dell'atto senza contraddittorio può ledere il diritto di difesa protetto dalla Costituzione.
art. 111, commi 2 e 6, Cost.
Richiami ai principi del giusto processo e del contraddittorio; utilizzati per sostenere che atti decisionali presi fuori dal contraddittorio violano garanzie costituzionali.
Norma richiamata a titolo comparativo sulle rimedi esperibili per la riapertura delle indagini; indica i canali corretti per contestare archiviazioni e simili, sottolineando che non tutte le questioni possono essere risolte con provvedimenti autonomi del Gip.
art. 410 e art. 410-bis, cod.proc.pen.
Norme citate come esempi di rimedi procedurali spettanti alla persona offesa contro provvedimenti di archiviazione o per omissioni di notifica, a indicare i rimedi ordinari previsti dal codice.
Richiamato per analogia rispetto ai limiti del potere del giudice dopo l'adozione di determinati provvedimenti (es. decreto penale) e per evidenziare che non sempre il giudice può tornare su una decisione definitiva fuori dai casi tassativi previsti.
Massime di principio
- Il Gip è giudice del singolo atto: una volta emesso un provvedimento definitorio (es. ordinanza di imputazione coatta) esaurisce la sua potestà su quella materia e non può autonomamente ritornare sulla decisione con separata ordinanza.
- L'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, c.5 c.p.p. vincola il procedimento e non può essere modificata informalmente dal Gip dopo l'udienza; eventuali questioni di competenza o altre contestazioni devono essere affrontate nelle fasi processuali previste dal sistema di impugnazioni o dal contraddittorio successivo.
- Un atto giudiziario è 'abnorme' quando il giudice esercita un potere non riconosciuto dall'ordinamento o lo esercita in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge; in tali casi l'atto può essere annullato dalla Cassazione senza rinvio.
- Colloqui informali o interlocuzioni tra Gip e P.M. che producono effetti sostanziali sulla posizione delle parti possono violare il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; le modifiche alle decisioni definitive devono avvenire nei modi e tempi previsti dal codice.
- Se si ritiene che un provvedimento del Gip sia viziato da abnormità strutturale, il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio quando l'atto è radicalmente estraneo al sistema processuale e produce effetti irreversibili.
- Le contestazioni di competenza territoriale o altre questioni simili devono essere sollevate e decise nelle fasi processuali appropriate; non è legittimo per l'organo che ha già reso un provvedimento definitivo riesaminarlo in via autonoma per modificarne gli effetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →