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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6586/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il provvedimento del GIP del Tribunale di Lecce del 14/7/2021, sostenendo che il giudice avesse adottato un atto abnorme strutturalmente e violato il diritto di difesa e il contraddittorio. In particolare si censurava che, dopo aver emesso l'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5 c.p.p., il Gip, a seguito di un colloquio informale con il P.M., avesse retrospettivamente rilevato la incompetenza territoriale e ordinato la trasmissione degli atti a Trieste, modificando in sostanza i contenuti e gli effetti dell'ordinanza già resa e pronunciandosi su questioni che avrebbero dovuto essere risolte nella successiva fase processuale. Si deduceva quindi carenza o deviazione di potere (abnormità), violazione delle norme che limitano la potestà del GIP (giudice del singolo atto) e lesione del contraddittorio rispetto alle altre parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha qualificato il provvedimento del Gip come atto abnorme strutturalmente: una volta emessa l'ordinanza di imputazione coatta il Gip non aveva residua potestà per riesaminare e modificare la decisione né per sollevare la competenza territoriale con una separata ordinanza e tanto meno attraverso una interlocuzione informale con il P.M., operazione che ha leso i diritti delle altre parti. La Corte ha quindi annullato senz'altro il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce.

Norme richiamate

  • art. 409, comma 5, cod.proc.pen.

    L'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, c.5, una volta adottata vincola il processo e esaurisce la potestà decisionale del GIP sul singolo atto; non è suscettibile di essere modificata dal Gip con separata ordinanza o dopo colloqui informali con il P.M.

  • art. 22, cod.proc.pen.

    Il Gip è giudice del singolo atto e non del processo: può pronunciarsi sulla competenza solo nell'ambito del provvedimento specifico richiesto; non ha potestà residua di riesaminare la stessa questione con un atto autonomo dopo aver deciso.

  • art. 56, cod.pen.; art. 640, cod.pen.; art. 61 n.7, cod.pen.

    Norme sostanziali richiamate nel provvedimento originario: art.640 definisce la truffa, art.56 disciplina il tentativo e art.61 n.7 indica circostanze aggravanti. La Corte non ha censurato la qualificazione materiale del reato in quanto tale, ma l'illegittimità procedurale dell'atto che ne ha inciso l'impostazione formale.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa: la rielaborazione dell'atto senza contraddittorio può ledere il diritto di difesa protetto dalla Costituzione.

  • art. 111, commi 2 e 6, Cost.

    Richiami ai principi del giusto processo e del contraddittorio; utilizzati per sostenere che atti decisionali presi fuori dal contraddittorio violano garanzie costituzionali.

  • art. 414, cod.proc.pen.

    Norma richiamata a titolo comparativo sulle rimedi esperibili per la riapertura delle indagini; indica i canali corretti per contestare archiviazioni e simili, sottolineando che non tutte le questioni possono essere risolte con provvedimenti autonomi del Gip.

  • art. 410 e art. 410-bis, cod.proc.pen.

    Norme citate come esempi di rimedi procedurali spettanti alla persona offesa contro provvedimenti di archiviazione o per omissioni di notifica, a indicare i rimedi ordinari previsti dal codice.

  • art. 464, cod.proc.pen.

    Richiamato per analogia rispetto ai limiti del potere del giudice dopo l'adozione di determinati provvedimenti (es. decreto penale) e per evidenziare che non sempre il giudice può tornare su una decisione definitiva fuori dai casi tassativi previsti.

Massime di principio

  • Il Gip è giudice del singolo atto: una volta emesso un provvedimento definitorio (es. ordinanza di imputazione coatta) esaurisce la sua potestà su quella materia e non può autonomamente ritornare sulla decisione con separata ordinanza.
  • L'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, c.5 c.p.p. vincola il procedimento e non può essere modificata informalmente dal Gip dopo l'udienza; eventuali questioni di competenza o altre contestazioni devono essere affrontate nelle fasi processuali previste dal sistema di impugnazioni o dal contraddittorio successivo.
  • Un atto giudiziario è 'abnorme' quando il giudice esercita un potere non riconosciuto dall'ordinamento o lo esercita in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge; in tali casi l'atto può essere annullato dalla Cassazione senza rinvio.
  • Colloqui informali o interlocuzioni tra Gip e P.M. che producono effetti sostanziali sulla posizione delle parti possono violare il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; le modifiche alle decisioni definitive devono avvenire nei modi e tempi previsti dal codice.
  • Se si ritiene che un provvedimento del Gip sia viziato da abnormità strutturale, il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio quando l'atto è radicalmente estraneo al sistema processuale e produce effetti irreversibili.
  • Le contestazioni di competenza territoriale o altre questioni simili devono essere sollevate e decise nelle fasi processuali appropriate; non è legittimo per l'organo che ha già reso un provvedimento definitivo riesaminarlo in via autonoma per modificarne gli effetti.

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