Cassazione Civile, Ordinanza n. 34859/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto nel 2019 domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un processo esecutivo iniziato nel 2003 e ancora pendente. La prima domanda era stata rigettata dalla Corte d'appello perché, per il lungo periodo contestato, il ritardo era stato ritenuto non imputabile all'amministrazione della giustizia ma alla inattività del creditore procedente, che non aveva riassunto il processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c. Dopo tale rigetto, nel 2021 il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di equo indennizzo, sostenendo che nel frattempo era sopravvenuto un provvedimento nel processo presupposto che aveva portato alla prosecuzione dello stesso, con conseguente diversa valutazione delle cause del ritardo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della L. n. 89/2001 e degli artt. 163 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., per avere la Corte escluso la proponibilità di una nuova domanda basata su una causa petendi diversa e su fatti sopravvenuti; 2) violazione della L. n. 89/2001 per avere ritenuto che la non imputabilità del ritardo all'amministrazione escludesse automaticamente l'indennizzo senza considerare complessità, oggetto e comportamento delle parti; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per travisamento del contenuto del precedente decreto, che avrebbe attribuito il ritardo all'inattività delle parti e non solo alla mancata imputabilità all'amministrazione; 4) violazione dell'art. 742 c.p.c., perché la Corte avrebbe escluso l'applicabilità di tale norma al procedimento ex L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in sostanza a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul rigetto della prima domanda di equa riparazione. Ha affermato che il giudicato ha anche un limite temporale: copre tutto ciò che era stato dedotto e anche ciò che era oggettivamente deducibile fino a quel momento, mentre i fatti sopravvenuti possono rilevare solo per il periodo successivo, senza incidere sull'accertamento già compiuto per il periodo anteriore. Nel caso concreto, la valutazione relativa al periodo anteriore restava cristallizzata dal decreto del 6/12/2019, sicché la successiva pronuncia del processo presupposto non poteva mutare quell'accertamento. In via aggiuntiva, la Corte ha osservato che il periodo anteriore coincideva con una sospensione del processo esecutivo, non computabile, e che le ragioni della mancata decorrenza del termine per la riassunzione erano comunque deducibili già in precedenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3
richiamato per sostenere i limiti temporali dell'equa riparazione e la rilevanza del giudicato sulla prima domanda
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6
richiamato nei motivi per contestare la preclusione alla nuova domanda di equa riparazione
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
richiamato nei motivi e nel merito della valutazione dell'irragionevole durata e delle cause del ritardo
art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4
richiamato nei motivi per la dedotta sufficienza della nuova causa petendi
richiamato per la sospensione del processo esecutivo in seguito all'opposizione di terzo
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato nel motivo sul preteso travisamento della motivazione del precedente decreto
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sulla motivazione e sul giusto processo
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della possibilità di far valere fatti sopravvenuti
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno della censura di irragionevole limitazione della nuova domanda
richiamato nel quarto motivo per sostenere l'applicabilità del provvedimento di revoca/modifica nel procedimento ex L. n. 89/2001
richiamato come eccezione al principio di stabilità del giudicato, nei casi di revocazione straordinaria
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo quanto effettivamente dedotto nel processo, ma anche tutto ciò che era oggettivamente deducibile entro il perimetro temporale dell'accertamento compiuto, salve le ipotesi di revocazione straordinaria.
- I fatti e le leggi sopravvenuti possono incidere soltanto sulla parte della situazione giuridica che prosegue dopo il giudicato; non possono rimettere in discussione l'accertamento già definitivo relativo al periodo anteriore.
- In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, una nuova domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione ex post di un precedente rigetto definitivo relativo al medesimo segmento temporale.
- Se il ritardo contestato è stato già accertato come non imputabile all'amministrazione per ragioni riferite al comportamento della parte o alla fase processuale considerata, tale accertamento resta fermo e non è superabile con un successivo mutamento degli esiti del processo presupposto.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile, sotto il profilo sostanziale, una censura che miri soltanto a scardinare il giudicato formatosi sulla prima decisione, anziché a denunciare un errore autonomo e attuale del nuovo provvedimento.
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