Cassazione Penale, Ordinanza n. 38080/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in primo grado e poi in appello, della violazione dell'art. 187, comma 8, del codice della strada per un fatto accertato in data 24 aprile 2023 a Toirano. Con il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., la violazione di legge per erronea applicazione della norma incriminatrice, oltre a vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare sosteneva che la sentenza d'appello fosse contraddittoria perché aveva affermato che la polizia giudiziaria non era dotata di strumenti sufficienti per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, ma tale affermazione sarebbe stata incompatibile con la ricostruzione del fatto e con la dotazione di strumenti in possesso degli operanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di quelle già proposte in appello e già analiticamente disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso la denunciata contraddizione, chiarendo che la polizia giudiziaria era munita di strumenti preliminari per l'accertamento del tasso alcolemico, ma non di strumenti preliminari e selettivi per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ha quindi ritenuto congrua e immune da vizi logici la motivazione di merito sulla responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma è richiamata come base della condanna per la mancata collaborazione/assoggettamento agli accertamenti finalizzati a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti; la Corte ne conferma la corretta applicazione alla luce della ricostruzione fattuale di merito.
Viene invocato per dedurre la violazione di legge per erronea applicazione della norma incriminatrice.
È il codice processuale richiamato per la formulazione del motivo di ricorso per cassazione e per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, argomentazioni già esaminate e respinte in appello.
- Non sussiste vizio di motivazione per contraddizione quando la sentenza distingua correttamente tra strumenti disponibili per l'accertamento del tasso alcolemico e strumenti necessari per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti.
- Ai fini della responsabilità per la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada, è legittima la richiesta degli operanti di sottoporre il conducente agli accertamenti sanitari previsti, potendo la valutazione di merito fondarsi su elementi sintomatici e su massime di esperienza coerenti con la ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano realmente con le statuizioni della decisione impugnata e non evidenziano un concreto vizio logico-giuridico della motivazione.
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