Cassazione Penale, Ordinanza n. 28222/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza, pur formalmente qualificata come vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La censura era però, nella sostanza, una mera riproposizione di doglianze di merito già svolte in appello e disattese, volte a contestare la valutazione delle risultanze processuali e a prospettare una ricostruzione probatoria alternativa e incompatibile con quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non attaccasse realmente la motivazione della decisione, ma richiedesse una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata qualificata come truffa aggravata; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sussistenza del reato, ma richiama il titolo di reato oggetto dell'affermazione di responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo se diretto contro la motivazione della decisione e non contro la rivalutazione delle prove; non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un terzo giudizio di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione verifica la coerenza strutturale della motivazione e non può sostituire il proprio giudizio a quello del merito.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 — 01
Richiamata come precedente conforme sull'apprezzamento della responsabilità per condotta truffaldina in presenza di motivazione logica e congrua.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Richiamata come precedente conforme sulla medesima questione di controllo di legittimità e di valutazione del compendio probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è ammissibile solo se investe la tenuta logica e strutturale della motivazione, non se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, né per opporre un diverso compendio ricostruttivo del fatto.
- Quando la sentenza impugnata dà conto in modo congruo e logico degli elementi probatori, la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale istruttorio non integra un vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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