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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36666/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava due errori: 1) il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 494 c.p. (induzione in errore della compagnia telefonica) ritenendo efficiente la remissione di querela, mentre si trattava di reato procedibile d'ufficio; 2) il Tribunale aveva applicato l'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) senza valutare e motivare il presupposto della non abitualità della condotta e la complessiva sussistenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto che il reato di cui al capo a) (art. 494 c.p.) sia procedibile d'ufficio e che la remissione di querela non ne estingua la perseguibilità; ha inoltre rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. era viziata per mancata motivazione sulla non abitualità della condotta e per assenza di valutazione complessiva degli indici (esiguità del danno o del pericolo, occasionalità, modesto grado di colpevolezza). Di conseguenza la sentenza del Tribunale è stata annullata e rinviata al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Il reato contestato (induzione in errore del gestore telefonico) è procedibile d'ufficio; la remissione di querela non estingue la perseguibilità di tale reato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede la valutazione congiunta di esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza; è necessario verificare la non abitualità del comportamento e motivare espressamente tale valutazione

  • art. 173, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la sintetizzazione dei motivi di ricorso in sede di impugnazione (utile per inquadrare la deduzione dei motivi di cassazione)

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    I reati estinti non devono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento dell'abitualità; l'estinzione cancella gli effetti penali rilevanti per tali valutazioni

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 18891/2022 Ubaldi e pronunce collegate)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la pluralità di reati in continuazione non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 131-bis, ma occorre una valutazione complessiva della fattispecie; l'abitualità è ostativa se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole o se emergono analoghe condotte pregresse nei fatti non estinti

Massime di principio

  • La remissione di querela non interrompe la perseguibilità quando il reato è procedibile d'ufficio; il giudice non può estinguere o non procedere sulla base della sola remissione in tali ipotesi
  • Per applicare l'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare puntualmente e valutare congiuntamente i tre elementi (esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta, modesto grado di colpevolezza) e accertare la non abitualità del comportamento
  • La presenza di più reati in continuazione non impedisce automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità, ma impone una valutazione globale delle caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte
  • Per provare l'abitualità non possono essere considerati reati estinti ai sensi dell'art. 460 c.p.p.; il giudice deve basarsi su fatti o condotte effettivamente accertabili nel procedimento
  • Se il Tribunale omette di motivare su elementi essenziali (es. non abitualità) la decisione è vulnerabile in sede di impugnazione e può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio

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