Cassazione Penale, Sentenza n. 28945/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (violazione di legge processuale). Il ricorrente deduceva la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per omessa notifica all'imputato dichiarato assente del cambio di sede di celebrazione del processo (udienza del 26/09/2016), contestandone la natura di nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e sostenendo che tale nullità doveva essere eccepita alla prima udienza nel nuovo edificio e che ciò era stato fatto tempestivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non sussista l'obbligo di comunicare personalmente all'imputato dichiarato assente (ex contumace/assente) il trasferimento del luogo di celebrazione del processo, poiché l'imputato è rappresentato dal difensore e la legge individua espressamente le ipotesi in cui è dovuta la notifica personale (per es. nuove contestazioni in udienza ai sensi dell'art. 520 c.p.p., il decreto che dispone il giudizio, e la sentenza). La Corte ha fatto richiamo a precedenti consolidati (tra cui Sez.6 n.33261/2016 e Sez.3 n.23274/2015) e ha confermato che l'omissione della notifica personale in tali casi non determina nullità. Ha inoltre rilevato che il reato non è estinto per prescrizione, avendo conteggiato la sospensione di 133 giorni e fissato il termine di prescrizione al 19/08/2022. Conseguito il rigetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo invocato dal ricorrente come motivo di cassazione per violazione di legge processuale; però la Corte ha ritenuto la questione infondata perché non c'è violazione normativa nella mancata notifica personale del cambio di sede all'imputato assente.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che qualifica la nullità come 'a regime intermedio'. La Corte ha valutato comunque che non si era in presenza della nullità dedotta, alla luce della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.
Ha modificato la disciplina della contumacia trasformando la fattispecie e prevedendo che l'imputato dichiarato assente sia rappresentato dal difensore; ciò esclude l'obbligo di notifica personale per il mutamento del luogo di celebrazione del processo, salvo specifiche ipotesi espressamente indicate dalla legge.
Norma richiamata dalla Corte come esempio di atto processuale per il quale la legge prescrive la notifica personale all'imputato contumace/assente (nuove contestazioni in udienza). Per atti diversi (come il trasferimento di sede) la notifica personale non è dovuta.
art. 423, comma 1 cod. proc. pen.
Citato per chiarire che l'obbligo di notifica personale non si estende automaticamente ad altre fasi (es. udienza preliminare) diverse da quelle espressamente individuate dalla legge.
Richiamati per il calcolo della prescrizione: alla durata del reato (7 anni e 6 mesi) sono stati aggiunti i 133 giorni di sospensione, determinando termine di prescrizione al 19/08/2022; quindi il reato non era estinto.
Giurisprudenza: Sez.6, n.33261 del 03/06/2016 (Lombardo)
Precedente richiamato che afferma che non è necessaria la comunicazione personale all'imputato contumace/assente del trasferimento del luogo di celebrazione del processo, essendo egli rappresentato dal difensore.
Giurisprudenza: Sez.3, n.23274 del 30/04/2015 (Leone)
Precedente richiamato che analizza e conferma l'assenza di obbligo di notifica personale per il cambio di sede e motiva perché tale omissione non comporta nullità.
Massime di principio
- L'imputato dichiarato assente (ex contumace) è rappresentato dal difensore: perciò, salvo specifiche previsioni di legge, non ha diritto a ricevere notifica personale del trasferimento della sede di celebrazione del processo.
- La notifica personale all'imputato assente è dovuta solo per le vicende espressamente indicate dalla legge (per es. nuove contestazioni in udienza ai sensi dell'art. 520 c.p.p., il decreto che dispone il giudizio, la sentenza); omissioni diverse non determinano automaticamente nullità.
- La qualificazione della nullità come 'a regime intermedio' (art. 178, comma 1, lett. c)) richiede attenzione procedurale: l'eccezione deve essere tempestivamente proposta quando prevista, ma va prima valutata l'effettiva sussistenza della violazione normativa.
- In casi di contestazione di nullità per irregolarità delle notifiche, verificare sempre se l'omissione riguardi un atto per il quale la legge prevede la notifica personale; in assenza di tale previsione la Corte di Cassazione segue orientamento consolidato di rigetto.
- Quando si solleva una questione di prescrizione, è necessario calcolare correttamente i termini ordinari e le eventuali sospensioni; un errore in questo calcolo può determinare il rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione.
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: il difensore dovrebbe tempestivamente eccepire eventuali nullità previste dalla legge, documentare la mancata notificazione quando richiesta, e valutare l'eventuale proposizione di rimedi impugnatori (appello/cassazione) alla luce della giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28703/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28704/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28705/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28706/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28708/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28710/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →