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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per far dichiarare l’illegittimità del termine apposto a un contratto stipulato nel maggio 2004 con un consorzio di bonifica siciliano, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il conseguente indennizzo previsto dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo non operante la decadenza e applicabile la disciplina ordinaria sui contratti a termine, escludendo che la normativa regionale impedisse la conversione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha dedotto che la legislazione regionale imponeva ai consorzi di bonifica l’assunzione del personale solo previo concorso o prova selettiva pubblica, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; con il secondo ha sostenuto che si dovesse applicare la disciplina transitoria dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e la contrattazione collettiva del settore; con il terzo ha denunciato l’omesso esame della circostanza che il lavoratore era stato assunto come operaio avventizio per lavori stagionali; con il quarto ha lamentato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte valorizzato documenti e delibere che, a suo dire, dimostravano le ragioni giustificatrici; con il quinto ha contestato anche il riconoscimento dell’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che per i consorzi di bonifica siciliani operasse il divieto di conversione dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, in coerenza con la normativa regionale che preclude nuove assunzioni stabili. Ha invece rigettato gli altri quattro motivi, confermando che il consorzio non aveva fornito prova sufficiente di attività straordinarie o stagionali idonee a giustificare il termine e che l’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 restava dovuta. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al punto sulla conversione, e la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda di conversione del rapporto; sono state compensate le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di assunzione mediante concorso o prova selettiva pubblica per i consorzi di bonifica siciliani

  • artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958

    richiamati dal ricorrente a fondamento del preteso regime di reclutamento pubblico del personale

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991

    richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di conversione in rapporto stabile

  • art. 97 Cost.

    richiamato per il principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    ha fondato l’indennità riconosciuta al lavoratore a seguito dell’illegittimità del termine; la Corte ne ha confermato l’applicazione anche in assenza di prova concreta del danno

  • art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001

    la Corte ha escluso che la disciplina transitoria e l’ultrattività delle clausole collettive potessero legittimare la conversione di un termine illegittimo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità che ricostruiscono la normativa di settore

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato nel vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l’accertamento della nullità del termine

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito dopo la cassazione parziale, senza rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per effetto dell’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso

  • l. n. 230 del 1962

    richiamata come disciplina previgente sui contratti a termine, rilevante solo nei limiti della legittima apposizione del termine

  • l.r. n. 76 del 1995

    secondo la Corte, aveva autorizzato assunzioni a tempo determinato nei consorzi di bonifica senza derogare al divieto di assunzioni stabili

  • l.r. n. 45 del 1995, art. 32

    indicato come fonte del divieto di assunzione a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2 e 3

    le clausole collettive mantengono efficacia transitoria solo per legittimare termini validamente apposti, non per sanare termini illegittimi

  • c.c.n.l. dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

    invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’assunzione a termine, ma ritenuto non decisivo in assenza di prova delle condizioni legittimanti

Massime di principio

  • Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale che vieta nuove assunzioni a tempo indeterminato impedisce la conversione giudiziale di un contratto a termine illegittimamente apposto in rapporto stabile.
  • L’ultrattività delle clausole collettive in materia di lavoro a termine opera solo per i contratti individuali validamente stipulati in attuazione della normativa previgente; non può sanare un termine originariamente illegittimo.
  • In tema di contratto a termine, una volta che il lavoratore alleghi l’adibizione a mansioni rientranti nell’ordinaria attività dell’ente, grava sul datore di lavoro l’onere di provare specificamente le ragioni straordinarie o stagionali che giustificano il termine.
  • La mera produzione del contratto e di atti autorizzativi non basta, di per sé, a dimostrare la legittimità del termine se non emerge prova concreta delle causali dedotte.
  • L’indennità forfettaria prevista dall’art. 32 l. n. 183 del 2010 è dovuta in conseguenza dell’illegittimità del termine anche senza prova specifica del danno subito dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazione
RamiLavoroContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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