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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39736/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vizio di motivazione: il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione per il reato di minaccia sostenendo che la sentenza del Giudice di Pace non avrebbe motivato adeguatamente le ragioni per cui le condotte attribuite all'imputata non integrerebbero reato, né avrebbe esposto la valutazione dei risultati probatori a supporto dell'assoluzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la motivazione del Giudice di Pace fosse sintetica, essa era comunque idonea a illustrare la valutazione probatoria compiuta: le frasi proferite (es. "vi denuncio... i vostri capi sanno che siete in giro e che siete insieme, invece di essere a lavorare? Bene glielo dirò io") e i comportamenti dell'imputata sono stati valutati privi di effettiva carica intimidatoria alla luce delle dichiarazioni delle persone offese, della loro posizione lavorativa, dell'assenza di divieto di relazioni nel contesto aziendale e della materiale impossibilità di arrecare danno (le persone erano chiuse all'interno dell'autovettura). I tentativi di aprire la portiera e le urla non sono risultati adeguatamente provati come idonei a costituire minaccia. Perciò è stata confermata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (il fatto non costituisce reato).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    Si tratta di un reato di pericolo: la minaccia va valutata con criterio medio e rispetto alle concrete circostanze; è necessaria l'idoneità della condotta ad incutere timore nel destinatario, anche se il turbamento non si verifica concretamente

  • art. 530 c.p.p. comma 2

    Norma che consente l'assoluzione quando “il fatto non costituisce reato”; applicata dal giudice di merito e confermata dalla Cassazione

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal D.Lgs. n.150/2022)

    Richiamato per la trattazione del ricorso in Cassazione senza udienza, con le parti che hanno concluso per iscritto

Massime di principio

  • Per integrare il delitto di minaccia non è sufficiente la mera presenza di parole dure o di gesti: occorre che, valutati con criterio medio e nel concreto contesto fattuale, siano obiettivamente idonei a incutere timore nel destinatario
  • Il giudice di merito può formulare una motivazione anche sintetica purché dia conto dei risultati probatori e della valutazione compiuta; un'impugnazione per presunto vizio di motivazione richiede che la motivazione sia davvero carente e non semplicemente breve
  • Circostanze fattuali (ad es. impossibilità materiale di eseguire la minaccia, posizione lavorativa delle vittime, assenza di divieti aziendali) possono escludere l'idoneità intimidatoria e quindi l'integrazione del reato
  • Comportamenti rumorosi o tentativi inefficaci (urla, vani tentativi di aprire una portiera) possono non essere considerati minacciosi se mancanti di prova della loro effettiva pericolosità o idoneità a intimorire
  • In situazioni analoghe valutare sempre: contenuto letterale dell'espressione, contesto oggettivo (possibilità di eseguire la minaccia), reazioni e dichiarazioni delle persone offese, e la prova concreta dell'idoneità intimidatoria

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