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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11387/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per evasione dal regime di arresti domiciliari. Nel ricorso sono state riproposte censure già esaminate nel merito, in particolare: contestazione dell'elemento soggettivo del dolo, sostenendo che l'allontanamento dalla struttura non sarebbe avvenuto con piena consapevolezza della misura; richiesta di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 O.P.; richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi e non confrontati criticamente con la motivazione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse svolto una motivazione lineare, coerente e completa: risultava che l'imputato si era allontanato dalla struttura mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, con piena consapevolezza della misura e dei relativi obblighi e divieti; correttamente era stata esclusa anche la scriminante invocata e l'attenuante speciale, poiché l'attenuante richiede la consegna spontanea all'autorità. All'inammissibilità sono seguite le conseguenze ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 51 O.P.

    La disposizione invocata è stata esclusa perché l'imputato era consapevole della propria duplice posizione giuridica e della diversità degli obblighi derivanti dal regime cui era sottoposto, sicché non ricorreva la scriminante prospettata.

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante speciale è applicabile solo se il soggetto si consegna all'autorità; non basta l'allontanamento o una successiva condotta diversa dalla spontanea presentazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La censura sul dolo è infondata quando la sentenza di merito accerti, con motivazione logica e completa, che l'agente era pienamente consapevole della misura restrittiva in atto e dei conseguenti obblighi e divieti.
  • La scriminante collegata all'art. 51 O.P. non è applicabile quando il soggetto, pur detenuto o sottoposto a misura alternativa, sia consapevole della propria posizione giuridica e della disciplina differenziata che ne deriva.
  • L'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 c.p. richiede una condotta di spontanea consegna all'autorità; non è sufficiente la sola cessazione della fuga o l'allontanamento seguito da comportamenti diversi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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