Cassazione Civile, Ordinanza n. 12310/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una società debitrice principale e tre garanti personali avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il rientro immediato dell’esposizione su conto corrente intestato alla debitrice. In appello, i garanti sostenevano che il recesso dal rapporto di conto corrente e la messa in mora non fossero stati validamente comunicati, perché il contratto richiedeva forme specifiche (in particolare la lettera raccomandata) e perché la notifica del decreto ingiuntivo non poteva sostituire l’atto di recesso. Deducevano inoltre che, in mancanza di valida messa in mora, il credito non fosse esigibile e che ciò dovesse comportare la nullità o comunque l’inefficacia delle fideiussioni. Con il ricorso per cassazione hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 1352 c.c. per non aver ritenuto necessaria la forma convenzionale del recesso; (2) violazione dell’art. 1184 c.c. per aver escluso l’inesigibilità del credito nonostante l’asserita mancata comunicazione del recesso; (3) violazione degli artt. 1352 e 1219 c.c. per la mancata considerazione della pretesa necessità della forma scritta per la messa in mora e per l’assunto che la mancata mora precludesse il monitorio nei confronti dei fideiussori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile, superando il rilievo preliminare di improcedibilità, ma ha dichiarato inammissibile il primo motivo e inammissibile il terzo, mentre ha ritenuto infondato il secondo. In sostanza ha confermato la decisione di merito: il recesso poteva essere esercitato immediatamente e senza preavviso; la notifica del decreto ingiuntivo, nel contesto concreto, era sufficiente a fondare la richiesta monitoria; la clausola fideiussoria invocata non imponeva una specifica forma della messa in mora né prevedeva che questa dovesse precedere la domanda giudiziale. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
forme convenzionali previste nel contratto
La clausola che preveda una forma convenzionale può rilevare, ma nel caso concreto la censura era inammissibile perché mirava a ottenere una diversa interpretazione del contratto; inoltre la clausola richiamata non imponeva una specifica forma del recesso nel rapporto di garanzia esaminato.
termine di recesso dal contratto
Poiché il recesso era esercitabile immediatamente senza preavviso, non sussisteva una questione di inesigibilità del credito per mancata osservanza di un termine di preavviso.
il debitore è costituito in mora mediante intimazione fatta per iscritto
Nel caso concreto la clausola contrattuale invocata non imponeva che la messa in mora fosse fatta in forma scritta, né che precedesse la richiesta monitoria; pertanto il difetto di preventiva messa in mora non incideva sull’azione proposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Non è ammissibile sotto questa rubrica una censura che, in realtà, mira solo a proporre una diversa lettura della clausola contrattuale.
deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata
La Corte ha escluso l’improcedibilità perché i ricorrenti avevano depositato nei termini il file contenente la relata di notifica della sentenza.
È stato dato atto della proposta di definizione accelerata, poi superata dal deposito della documentazione ritenuta sufficiente ai fini della procedibilità.
trattazione in camera di consiglio
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale dopo le difese delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La condanna al rigetto comporta l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova interpretazione della clausola contrattuale, perché l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame nei limiti consentiti.
- Se il contratto consente il recesso immediato senza preavviso, non può essere prospettata l’inesigibilità del credito per la sola mancata osservanza di un termine di preavviso non previsto dalla disciplina applicata dal giudice di merito.
- La mancata preventiva messa in mora non incide automaticamente sulla proponibilità del ricorso monitorio o sull’esigibilità del credito quando la clausola contrattuale non preveda espressamente una forma o una sequenza obbligata per la richiesta di pagamento.
- La deduzione in cassazione di una questione nuova o non trattata in sentenza richiede l’assolvimento dell’onere di autosufficienza, con indicazione specifica dell’atto di merito in cui la questione è stata sollevata.
- Una violazione pattizia o comportamenti contrari a buona fede possono, al più, fondare pretese risarcitorie, ma non determinano di per sé la nullità della garanzia né l’inesigibilità del credito, se il testo contrattuale non collega a tali violazioni quella specifica conseguenza.
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