Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, essendo intervenuta l'accettazione della controricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. È stato altresì escluso il versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la fattispecie non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava impugnazione in cassazione, proposta dalla società indicata come contribuente, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale siciliana relativa ad avvisi TIA per gli anni 2005 e 2006 emessi in relazione a un capannone industriale. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con richiesta di spese compensate; la controricorrente ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia accettata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che tale misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo collegata ai casi di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non può essere applicato in via estensiva a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese processuali tra le parti.
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