Ordinanza n. 176/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso principale: - della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “Progetto individuale per la persona disabile” ex art.14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, formulata con pec dell’11 settembre 2024; e per il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del progetto di vita; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2026: per l’annullamento - del progetto di vita sottoscritto in data 28 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare per l'assenza del periculum in mora, ritenendo non provata la sussistenza di un pregiudizio effettivo. Ha espressamente riservato ogni ulteriore valutazione, anche sui profili di rito e di merito, senza definire le domande principali di accertamento, annullamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: silenzio del Comune su richiesta di rimodulazione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 e, con motivi aggiunti, progetto di vita sottoscritto il 28 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni socio-sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme sulla richiesta di rimodulazione del progetto individuale per la persona disabile, formulata l'11 settembre 2024, nonché il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del progetto di vita. Con motivi aggiunti ha impugnato il progetto di vita sottoscritto il 28 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il giudice ha esaminato, in questa fase, il requisito del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio è stato allegato in modo meramente generico e non è stato dimostrato come effettivo.
Norme richiamate
Progetto individuale per la persona disabile
La disposizione è richiamata quale base normativa del progetto individuale oggetto della richiesta di rimodulazione.
È richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione o altra misura interinale non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dalla parte ricorrente sia generico e non sia dimostrata la sua effettività; in tal caso la domanda cautelare deve essere respinta per difetto del periculum in mora.
- Il rigetto della domanda cautelare per assenza del periculum in mora non definisce le ulteriori questioni di rito o di merito, che restano riservate alla decisione sul merito.
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