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Sentenza

Sentenza del 01/08/2024 n. 21760 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’Informazione tariffaria vincolante (ITV) n. IT BTI 2018-048M-126100, ricevuta da Inox il 1° agosto 2018. Inox aveva indicato il codice 7219908000, mentre ADM aveva classificato la merce — una lastra di acciaio inossidabile laminata a freddo, larga almeno 600 mm, con nichel inferiore al 2,5% e spessore tra 0,5 e 1 mm — al codice 7219349000. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza d’interesse, ritenendo che l’ITV non fosse stata utilizzata nelle bollette doganali e che non si fosse ancora concretizzata un’obbligazione tributaria. In cassazione, Inox ha contestato, tra l’altro, che l’ITV fosse autonomamente impugnabile e che la sua impugnazione dipendesse dal suo uso in una specifica importazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, relativi all’autonoma impugnabilità dell’ITV e all’interesse ad agire; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Ha stabilito che l’ITV, per il suo carattere vincolante e per gli effetti sulle operazioni successive riguardanti la stessa merce, manifesta una specifica pretesa tributaria ed è autonomamente impugnabile. È irrilevante che sia stata o meno utilizzata in una singola operazione doganale: il destinatario è vincolato dalla classificazione e non dispone di altri strumenti per rimuoverla. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito quale codice tariffario sia corretto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma va letto estensivamente: è possibile impugnare anche un atto non espressamente elencato quando esso comunica una pretesa tributaria concreta e individuata. Su questo fondamento la Corte riconosce l’autonoma impugnabilità dell’ITV.

  • Art. 33, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Si tratta, quindi, di decisioni che hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell'Unione e vincolano non solo le autorità doganali dell'UE a riconoscere al richiedente dell'ITV il codice tariffario ivi indicato in ordine alla merce per la quale la decisione è stata rilasciata, per tutte le operazioni successive al suo rilascio, ma anche il destinatario della ITV ad utilizzarla a decorrere dalla data in cui la riceve o si ritiene che l'abbia ricevuta.

    L’ITV vincola le autorità doganali e il destinatario dalla notifica, con riguardo alle operazioni successive relative alla merce descritta. Tale efficacia rende la decisione potenzialmente lesiva anche prima che sia contestata una singola importazione.

  • Art. 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Occorre considerale, peraltro, che è lo stesso CDU, all'art. 44, par. 1, a ribadire il principio generale di impugnabilità delle decisioni assunte dalle autorità doganali ("Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente").

    Le decisioni doganali che riguardano direttamente e individualmente una persona sono impugnabili. La Corte richiama tale principio a sostegno della possibilità di contestare l’ITV.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    Ne consegue che la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., ad impugnare un atto che, proprio per il suo carattere vincolante, era direttamente lesivo del diritto dedotto in giudizio, avendo la ITV l'effetto di incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio con riferimento alla stessa merce per la quale la decisione è stata rilasciata.

    L’interesse ad agire sussiste quando l’atto vincolante incide direttamente sulla posizione giuridica del soggetto e sulle sue operazioni future. Non occorre attendere che si verifichi una specifica importazione o un successivo accertamento.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo tributario o doganale può essere impugnabile anche se non compare espressamente nell’elenco legislativo degli atti impugnabili, quando comunica una pretesa concreta e produce effetti giuridici diretti.
  • Quando una decisione tariffaria vincola il destinatario e l’amministrazione per le operazioni future, il destinatario può avere interesse ad impugnarla dalla sua notifica, senza dover attendere l’applicazione in una singola operazione o un successivo avviso di rettifica.
  • La mancata utilizzazione dell’ITV in una specifica bolletta non esclude, di per sé, l’interesse ad agire: rileva che la decisione continui a vincolare le operazioni successive relative alla medesima merce.
  • La cassazione con rinvio per una nuova valutazione processuale non equivale a una decisione sul merito della classificazione tariffaria: in questo caso la correttezza del codice doganale resta da esaminare nel giudizio di rinvio.

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