Sentenza n. 548/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 168/2025 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per le annualità indicate nella sentenza, nonché alla corresponsione delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 marzo 2025 ai fini dell'esecuzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, essendo diretta all'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini processuali applicabili, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e rilevata l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, depositando la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni agli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi agli obblighi da essa derivanti.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del giudicato entro un termine determinato.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere verificato prima di disporre le misure esecutive richieste.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento; l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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