Cassazione Civile, Ordinanza n. 31834/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una banca che agiva non in proprio ma per conto della società di leasing titolare del rapporto. Il Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione ritenendo che, per un contratto di leasing già risolto prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, non fosse applicabile analogicamente l'art. 72-quater l.fall., ma dovesse invece trovare applicazione analogica l'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'ammissibilità allo stato passivo, sia pure con riserva, dei canoni scaduti e non pagati prima del fallimento fino alla riallocazione del bene; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il tribunale avesse rigettato l'opposizione per ragioni diverse da quelle dedotte dalla curatela; 3) violazione dell'art. 72-quater l.fall. per la sua ritenuta inapplicabilità ai leasing già risolti alla data del fallimento; 4) omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 72-quater l.fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il tribunale aveva implicitamente respinto la censura sul punto, avendo sussunto la fattispecie nell'art. 1526 c.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo per estrema genericità e difetto di autosufficienza; ha respinto il terzo perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui per i contratti di leasing finanziario risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. a quest'ultimo e inapplicabilità analogica dell'art. 72-quater l.fall. anche se seguita dal fallimento dell'utilizzatore; ha dichiarato inammissibile il quarto perché formulato in modo non conforme ai requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la motivazione del decreto superava comunque il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il giudice di merito aveva comunque deciso implicitamente sulla censura proposta.
Richiamato nel primo motivo per dedurre l'omessa pronuncia sull'opposizione allo stato passivo.
La Corte conferma che non si applica analogicamente ai contratti di leasing già risolti prima del fallimento; per tali ipotesi resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Per il leasing traslativo risolto per inadempimento, il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio deve insinuarsi al passivo e indicare il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato, così da consentire la verifica dell'eventuale eccessività della penale.
Il credito risarcitorio derivante dalla clausola penale deve essere fatto valere con domanda di insinuazione al passivo.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del dato da cui risulta, della sua discussione processuale e della sua decisività.
La Corte richiama l'onere di esposizione sommaria dei fatti di causa e i requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione all'onere di produzione e specificazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Accertata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
La disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti siano successivi all'entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario già risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, non è consentita l'applicazione analogica dell'art. 72-quater l.fall.; per i contratti anteriori continua a rilevare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente che intenda far valere in concorso il credito risarcitorio derivante da clausola penale deve proporre domanda di insinuazione al passivo, allegando gli elementi necessari per verificare la corretta quantificazione e l'eventuale eccessività della penale alla luce del valore di realizzo o di mercato del bene.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata o si risolve in censure generiche, non autosufficienti o formulate in modo non conforme ai requisiti legali del vizio denunciato.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui esso risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare in modo generico una motivazione sintetica se questa supera il minimo costituzionale.
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