Cassazione Penale, Ordinanza n. 04749/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la mancata applicazione del vizio totale di mente, sostenendosi che la sentenza avrebbe dovuto riconoscere non solo il vizio parziale ma anche quello totale; inoltre si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici: il primo perché privo di specifici elementi di fatto e di diritto idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché fondato su elementi negativi relativi alla personalità e capacità a delinquere dell'imputato, senza l'indicazione di concreti elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sul vizio di mente si limitava a contrapporsi alla motivazione della sentenza senza fornire argomenti specifici per dimostrare l'erroneità della qualificazione in termini di vizio parziale anziché totale. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, ricordando che la loro concessione non costituisce un diritto dell'imputato e presuppone la presenza di elementi positivi non dedotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
È uno dei reati per cui la condanna è stata confermata in appello e non è stata oggetto di specifica rivalutazione nel merito in cassazione.
È richiamato insieme all'art. 585 c.p. quale titolo di responsabilità per lesioni personali, confermato dalla sentenza impugnata.
È richiamato quale circostanza aggravante/integrazione del delitto di lesioni contestato e confermato.
Viene applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro la qualificazione del vizio di mente deve essere sorretta da specifici elementi di fatto e di diritto idonei a confutare la motivazione della sentenza impugnata; una mera contrapposizione assertiva rende il motivo generico e inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su elementi negativi della personalità dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, in assenza di concreti elementi positivi allegati dalla difesa.
- La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi favorevoli effettivamente dedotti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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