Cassazione Civile, Ordinanza n. 23583/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per l'inadempimento di un contratto di leasing immobiliare. Gli utilizzatori e i garanti hanno proposto opposizione, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come leasing traslativo e che, in caso di risoluzione, trovasse applicazione analogica l'art. 1526 c.c. Il Tribunale ha ritenuto manifestamente eccessiva una clausola penale che consentiva al concedente di cumulare restituzione del bene, canoni già riscossi, canoni a scadere e prezzo di riscatto, ma con detrazione del ricavato della rivendita o ricollocazione del bene, e l'ha ridotta ex art. 1384 c.c., revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento dei soli canoni scaduti e non versati. In appello la società cessionaria del credito ha censurato tale impostazione, sostenendo che la clausola fosse conforme al modello del leasing traslativo perché prevedeva proprio l'accredito all'utilizzatore del ricavato della vendita del bene restituito, e che la riduzione operata dai giudici di merito avesse ingiustificatamente escluso rate a scadere e prezzo di riscatto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 1526, comma 2, 1384, 1223, 1225 c.c. e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente qualificato come manifestamente eccessiva la clausola penale senza considerare il patto di deduzione del ricavato della rivendita; (2) violazione degli artt. 1526, comma 2, 1223, 1225, 1384 c.c., 112 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente nella conferma della riduzione della penale, senza indicare i criteri concretamente utilizzati e senza confrontarsi con le specifiche censure di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la clausola penale, prevedendo l'accredito all'utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene restituito, era coerente con il modello del leasing traslativo e non poteva essere ritenuta manifestamente eccessiva senza considerare il patto di deduzione. Ha accolto anche il secondo motivo perché la motivazione della corte d'appello era solo apparente: si era limitata a un rinvio alle ragioni del primo giudice senza spiegare in modo autonomo i criteri della riduzione della penale e senza confrontarsi con i motivi di gravame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo la clausola di regolazione degli effetti della risoluzione deve essere coerente con il meccanismo che evita un indebito cumulo a favore del concedente; rileva la previsione dell'accredito del ricavato della rivendita del bene.
La penale può essere ridotta solo valutandone concretamente la proporzione rispetto all'interesse del creditore; non basta affermarne in astratto l'eccessività senza considerare il contenuto effettivo della clausola.
Richiamato per il criterio del danno risarcibile e per valutare la coerenza della penale con il pregiudizio derivante dall'inadempimento.
Richiamato per il criterio di delimitazione del danno risarcibile, in rapporto alla previsione negoziale e alla funzione della penale.
La decisione non può eccedere o travisare il thema decidendum, né omettere di confrontarsi con le specifiche censure formulate dall'appellante o dal ricorrente.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e comprensibile; il mero richiamo alla decisione di primo grado non basta se non consente di percepire le ragioni della conferma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede l'indicazione puntuale delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto quando il ricorrente individui specificamente l'errore di sussunzione.
Consente la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole processuali sul decisum.
Individua il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, ai fini della valutazione della clausola risolutiva e della sua eventuale riduzione, il giudice deve considerare l'intero assetto negoziale, inclusa l'eventuale previsione di detrazione del ricavato ottenuto dalla vendita o ricollocazione del bene restituito.
- Una clausola penale non può essere qualificata come manifestamente eccessiva in modo astratto: occorre verificare in concreto se, per effetto del suo complessivo meccanismo, determini un indebito vantaggio per il creditore o uno squilibrio rispetto all'interesse all'esatto adempimento.
- La riduzione ex art. 1384 c.c. deve essere sorretta da una motivazione effettiva, che indichi i criteri utilizzati e consenta il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- In sede di appello, la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di secondo grado renda percepibili le ragioni della propria adesione alla decisione impugnata e dia conto dell'esame dei motivi di gravame; il semplice rinvio acritico alla sentenza di primo grado integra motivazione apparente.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, l'onere di specificità impone di indicare le norme denunciate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che se ne discosta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23543/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23559/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23561/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23564/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23566/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23567/2026 del 20/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →