Cassazione Civile, Ordinanza n. 16088/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del canone per una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare per l'anno 2007. La società concessionaria aveva chiesto l'illegittimità della nota del comune di Tarquinia e l'accertamento dei criteri corretti di calcolo del canone, sostenendo che dovessero applicarsi i valori OMI per il settore terziario e che il canone dovesse tener conto della utilizzazione stagionale, con aggiornamento ISTAT secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 296/2006. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 1, comma 251, lett. b), punto 2.1, L. n. 296/2006, per avere la Corte d'appello applicato ai locali di bar e ristorazione dello stabilimento i valori OMI del settore terziario, ma secondo la ricorrente tali attività sarebbero dovute ricadere nel settore commerciale; 2) violazione dell'art. 1, comma 251, lett. b), punto 1, L. n. 296/2006, per non avere riconosciuto l'aggiornamento del canone con gli indici ISTAT a decorrere dall'1 gennaio 1998; 3) violazione dell'art. 1, comma 251, lett. b), punto 2.1, L. n. 296/2006, per avere omesso di considerare la stagionalità dell'attività e la conseguente riduzione del canone mensile moltiplicato per 6,5.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva parametrato il canone delle pertinenze adibite a bar e ristorazione ai valori OMI del settore terziario, senza distinguere correttamente la diversa destinazione delle pertinenze prevista dalla L. n. 296/2006. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione secondo cui l'aggiornamento ISTAT decorre dall'1 gennaio 2007 per i canoni di quell'anno, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva rilevato la mancata specifica censura in appello sul punto della stagionalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 114/1998
È richiamato come norma che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; la Corte lo valorizza per evidenziare che tali attività hanno una specificità propria e non possono essere automaticamente omologate alle attività turistico-ricreative dello stabilimento balneare ai fini del canone.
art. 1, comma 251, lett. b), punto 2.1, L. n. 296/2006
La norma impone una determinazione differenziata del canone per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, mediante il riferimento ai valori OMI della zona di riferimento e al coefficiente 6,5; non consente una parametrazione unitaria sul tipo prevalente della concessione.
art. 1, comma 251, lett. b), punto 1, L. n. 296/2006
Per i canoni relativi all'anno 2007 l'aggiornamento deve decorrere dall'1 gennaio 2007, secondo il testo della disposizione, senza richiamo alla diversa scansione temporale prospettata dalla ricorrente.
art. 10, comma 1, L. n. 449/1997
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire il significato della disciplina sopravvenuta del 2006 sui canoni demaniali.
art. 3, comma 1, d.l. n. 400/1993
È richiamato nel quadro normativo storico della disciplina dei canoni demaniali, ma la Corte evidenzia che la regolazione del 2006 segna una cesura rispetto al sistema precedente.
Massime di principio
- Quando una norma tariffaria o parafiscale prevede criteri distinti in base alla destinazione delle pertinenze o dei manufatti, il giudice non può sostituire tale distinzione con una valutazione unitaria fondata sulla sola finalità prevalente dell'insieme della concessione.
- La qualificazione dell'attività svolta all'interno di un compendio demaniale deve essere compiuta valorizzando la destinazione specifica delle singole pertinenze e i criteri normativi di riferimento, non mediante analogie improprie con attività diverse o con regole predisposte per finalità differenti.
- L'interpretazione letterale e sistematica della disposizione prevale quando il testo normativo disciplina espressamente la decorrenza dell'aggiornamento monetario: non è consentito retrodatare l'adeguamento oltre la data indicata dal legislatore.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fonda su un'autonoma ragione processuale, come il difetto di specificità della censura in appello.
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