Cassazione Civile, Ordinanza n. 31391/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. all'esito di un'espropriazione presso terzi promossa contro una società debitrice. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il creditore ha proposto sei motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale derivante dalla mancata partecipazione al giudizio del terzo pignorato, soggetto litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi. La parte ricorrente, inoltre, non aveva nemmeno evocato il terzo pignorato nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rilevato la non integrità del contraddittorio per omissione del terzo pignorato, litisconsorte necessario, in un'opposizione agli atti esecutivi concernente espropriazione presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, quale giudice di unico grado, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama l'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi, quale atto oggetto dell'opposizione.
Individuano la disciplina dell'espropriazione presso terzi nell'ambito della quale il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione.
È la norma richiamata per il procedimento camerale definito con ordinanza.
Consente la cassazione con rinvio quando la sentenza è viziata da nullità processuale rilevata in cassazione.
Impone la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario e deve partecipare al giudizio sin dall'origine.
- La pretermissione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando in cassazione sia accertata la mancata integrazione del contraddittorio per omessa partecipazione del litisconsorte necessario, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
- In presenza di una nullità processuale assorbente relativa al contraddittorio, la Corte può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso nel merito.
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