Cassazione Penale, Sentenza n. 23931/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e art. 671 c.p.p. tra tre sentenze irrevocabili, tutte relative a delitti di calunnia commessi in tempi e luoghi diversi. Secondo la difesa, i fatti erano invece espressione di un unico e preventivo disegno criminoso, caratterizzato dalla formulazione di false accuse contro soggetti qualificati, inserito in una medesima matrice ideativa. Il ricorso censurava la motivazione del provvedimento impugnato perché: a) aveva attribuito rilievo decisivo al fatto che alcuni reati della sentenza più recente erano stati commessi in concorso con terzi, dato ritenuto inconferente rispetto alla continuazione; b) aveva valorizzato eccessivamente la distanza temporale tra i fatti delle prime due sentenze senza considerare l'intera sequenza criminosa fino alla sentenza più recente; c) aveva considerato il diverso contesto spaziale come ostativo, in assenza di un criterio normativo o giurisprudenziale che imponga tale conclusione. La difesa denunciava quindi inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la valutazione sull'unicità del disegno criminoso è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è logicamente inadeguata o si discosta dai principi consolidati. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione si era limitato a un richiamo troppo sintetico ai profili temporali e spaziali dei reati, senza confrontarsi in modo effettivo con le peculiarità delle condotte e con le allegazioni difensive sulla comune matrice ideativa. Inoltre, il mero fatto che alcune condotte fossero state commesse in concorso con terzi è stato ritenuto, da solo, incapace di escludere l'unitarietà del disegno criminoso. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, libero nell'esito ma da svolgere con motivazione immune dai vizi rilevati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la base del motivo di ricorso per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Norma sulla continuazione: il giudice deve verificare l'unicità del disegno criminoso alla luce delle specifiche connotazioni dei fatti.
Norma sull'applicazione della continuazione in executivis; la valutazione del vincolo è rimessa al giudice dell'esecuzione ma deve essere sorretta da motivazione logica e completa.
I reati oggetto delle condanne erano calunnie.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando la motivazione sia meramente apparente, astratta o non confrontata con gli elementi specifici del caso.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, non è sufficiente valorizzare in modo apodittico la distanza temporale o spaziale tra i fatti, se tali indici non sono messi in relazione con la concreta struttura della sequenza criminosa e con le allegazioni difensive sulla comune programmazione.
- Il mero fatto che uno o più reati siano stati commessi con il concorso di terzi non esclude, di per sé, l'esistenza di un unico disegno criminoso; occorrono ulteriori indicatori fattuali idonei a dimostrare una nuova e autonoma deliberazione criminosa.
- La motivazione sul diniego della continuazione deve misurarsi con tutte le condotte rilevanti e con la loro eventuale progressione unitaria, non potendo arrestarsi a segmenti isolati del complessivo iter delittuoso.
Come è indicizzato
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