Cassazione Civile, Ordinanza n. 33924/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente delegato)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione finalizzata alla realizzazione di una struttura ospedaliera nella quale la Regione aveva delegato al Comune lo svolgimento delle funzioni espropriative ai sensi della normativa regionale. La Corte d'appello, nel determinare l'indennità di esproprio a favore dei proprietari dei terreni, aveva posto le somme e le spese processuali in solido a carico sia della Regione sia del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva: essendo mero delegato, avrebbe agito in nome e per conto della Regione, beneficiaria esclusiva dell'espropriazione, e non poteva quindi essere condannato al pagamento dell'indennità né delle spese in solido con il delegante. Le parti intimate non si sono costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulla carenza di legittimazione passiva del Comune delegato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligato al pagamento dell'indennità di espropriazione è il beneficiario dell'ablazione, anche quando un diverso soggetto sia incaricato di svolgere gli atti necessari in virtù di delega. Poiché dagli atti risultava che la Regione Marche era il promotore e beneficiario dell'espropriazione e che il Comune aveva operato come delegato con mandato con rappresentanza, la condanna del Comune in solido con la Regione è stata eliminata sia per il pagamento dell'indennità sia per le spese di lite. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, modificando il dispositivo dell'ordinanza impugnata nei soli punti indicati. Le spese del giudizio di merito tra Comune e Regione sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Regione.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione
art. 21, comma 2, d.p.r. 327/2001
richiamato per la procedura di determinazione definitiva dell'indennità mediante collegio tecnico
richiamato per il deposito della somma integrativa presso la Cassa Depositi e Prestiti
invocato dal ricorrente a sostegno della carenza di legittimazione passiva
invocato dal ricorrente a sostegno della carenza di legittimazione passiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 38, comma 2, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la decisione nel merito in cassazione senza rinvio per assenza di ulteriori accertamenti di fatto
la delega è stata qualificata come mandato con rappresentanza, con conseguente agire del delegato in nome e per conto del delegante
art. 9 l. reg. Marche 18 aprile 1979, n. 17
"Delega in materia di esproprio"
norma regionale che attribuisce ai comuni funzioni delegate in materia di espropri per opere pubbliche nel territorio comunale
Massime di principio
- Nella procedura espropriativa, l'obbligato al pagamento dell'indennità è il soggetto beneficiario dell'espropriazione, anche se gli atti materiali e amministrativi della procedura siano stati svolti da altro ente delegato.
- La delega di funzioni in materia di esproprio, quando comporta un agire in nome e per conto del beneficiario, integra un mandato con rappresentanza e non trasferisce al delegato la qualità di soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria.
- Se dagli atti emerge in modo pacifico che un ente ha operato quale mero delegato della procedura, il giudice deve escluderne la legittimazione passiva rispetto alla condanna al pagamento dell'indennità e alle spese processuali.
- In sede di legittimità, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito limitatamente alla parte del dispositivo erroneamente formulata.
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