Cassazione Civile, Ordinanza n. 35814/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine per mancanza di titolo di soggiorno, deducendo che l’atto non gli fosse stato tradotto in una lingua da lui conosciuta. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo sufficiente, ai fini della prova della conoscenza della lingua inglese, un foglio notizie formato in sede amministrativa e valorizzato come elemento istruttorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito al foglio notizie valore probatorio improprio; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle contestazioni sulla validità ed efficacia del documento; omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. della questione relativa alla conoscenza della lingua inglese, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato ad accogliere acriticamente la prova della P.A.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il foglio notizie non sia atto pubblico fidefacente, ma mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice di merito; nel caso concreto il giudice di pace aveva comunque esaminato la contestazione e aveva ritenuto il documento utile a dimostrare la conoscenza dell’inglese. Le doglianze, sotto veste di violazione di legge e di vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e della prova, non consentito in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice affermi di non dover osservare la regola del giudizio sulle prove o decida su prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
Riguarda la valutazione delle prove e consente al giudice di merito di apprezzare liberamente gli elementi istruttori prodotti dalle parti.
Non sussiste omessa pronuncia quando la questione o eccezione sia stata esaminata e decisa anche implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, non di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150/2011
Richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte.
Massime di principio
- In materia di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una delle lingue veicolari, quando intenda notificargli l’atto tradotto in una di esse.
- Il foglio notizie formato in sede amministrativa non ha valore di atto pubblico fidefacente circa la verità delle dichiarazioni rese dallo straniero, ma costituisce un mero elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice di merito.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se, sotto la sua apparente veste di errore di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione di attendibilità e forza probatoria degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
- Non è configurabile omessa pronuncia o omesso esame quando il giudice abbia comunque preso in considerazione la questione e l’abbia risolta, anche implicitamente, ritenendo non decisiva la doglianza proposta.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione alle tesi difensive o la diversa lettura delle prove.
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