Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10792/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato per il rilascio di visto di ingresso in Italia, giusto nulla osta n. P-CE/L/Q/2023/124079 rilasciato dal Sui di Caserta il 1.2.24 del signor-OMISSIS-, richiesto e ottenuto dalla datrice di lavoro -OMISSIS- (Cina,19.06.1993) per motivi di lavoro subordinato, affinché venga, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla P.A., dichiarato l'obbligo ad avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di visto di ingresso per lavoro, ordinando al Consolato Italiano ad Islamabad la fissazione urgente di appuntamento presso gli Uffici, onde procedere all'acquisizione della documentazione ed il rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato come da nulla osta P-CE/L/Q/ 2023/124079 trasmesso dal Sui di Caserta, già il 01.02.2024.

Giustizia amministrativa202512255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata italiana a Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento e di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, fondato su nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta rilasciato dal SUI di Caserta il 1° febbraio 2024. La richiesta di fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica era stata presentata il 23 gennaio 2025. L’amministrazione ha resistito sostenendo che il nulla osta non fosse più visibile nel sistema informatico, essendo stato emesso da oltre ventiquattro mesi, e che il SUI non lo avesse nuovamente trasmesso dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 145/2024; ha inoltre dedotto l’assenza di altri nulla osta lavorabili a favore del richiedente. Il ricorrente ha quindi contestato l’inerzia amministrativa e chiesto la riattivazione e conclusione del procedimento, nonché la convocazione presso il consolato ai fini dell’acquisizione della documentazione e del rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine di conclusione del procedimento. Ha considerato rilevante che il ricorrente avesse già ottenuto il nulla osta, svolto alcuni adempimenti procedimentali e chiesto la fissazione dell’appuntamento il 23 gennaio 2025. La circostanza che il nulla osta non fosse più visibile nel sistema informatico non escludeva l’obbligo di procedere, poiché tale situazione poteva essere superata mediante il doveroso coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e la riattivazione del procedimento, anche in relazione alla risalente sospensione del nulla osta. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti della condanna dell’Amministrazione degli Affari Esteri e dell’Ambasciata d’Italia a convocare il ricorrente entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti dopo la trattazione della domanda cautelare.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine di conclusione del procedimento.

  • d.l. n. 145/2024

    È richiamato dall’amministrazione in relazione alla mancata ritrasmissione del nulla osta; tale circostanza non è stata ritenuta ostativa alla riattivazione del procedimento mediante coordinamento amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori basi normative per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistano un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e un’inerzia protratta oltre il termine previsto per la sua conclusione.
  • La temporanea o sopravvenuta non visibilità nel sistema informatico del nulla osta necessario per il rilascio del visto non esclude, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di procedere, quando il procedimento sia stato validamente avviato e il richiedente abbia già compiuto gli adempimenti necessari.
  • Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio del visto devono coordinarsi per superare disfunzioni o disallineamenti informatici e riattivare il procedimento, senza trasferire sul richiedente le conseguenze della mancata trasmissione o aggiornamento dei dati amministrativi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di convocare il richiedente e di proseguire il procedimento entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione finale sul rilascio del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.