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Parere

Parere n. 214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dagli avvocati Katia Azzinnari, Angela Barcia, Rossella Olga Barone, Rossella Maria Cannizzo, Cinzia Curti Giardina, Giulia De Cristofaro, Rossella Flora Teresa De Luca, Mariella Fanuli, Luca Galluccio, Costanza Michela Gravina, Sergio Guidotti, Elisa Iorio, Giuseppe Magarelli, Silvia Marini, Elena Monaco, Chiara Spertino, Maria Luce Stefania Stasi contro il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia nei confronti dell’avvocato Paola Piras per l’annullamento: - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) approvata il 4 giugno 2025 prot. P 1031/2025, avente ad oggetto pratica n.26/VA/2025 “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025, n.51 concernente: modifiche della magistratura onoraria – indicazioni sul periodo feriale e sul così detto ‘periodo cuscinetti’ per i magistrati onorari”; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2025 relativo a “Disposizioni organizzative per i magistrati onorari per il periodo feriale e per il così detto ‘periodo cuscinetto’ – settore civile, penale, lavoro e uffici del giudice di pace”; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Roma quale coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Roma del 23 luglio 2025, relativo al “Programma di gestione ex art.37, d.l. n.98 del 2011 e succ. mod.”; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera del CSM del 4 giugno 2025 e di provvedimenti organizzativi dei Tribunali di Napoli e Roma relativi al periodo feriale e al cosiddetto periodo cuscinetto dei magistrati onorari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, magistrati onorari confermati ai sensi dell’art. 29-bis del d.lgs. n. 116 del 2017, come inserito dall’art. 1 della legge n. 51 del 2025, hanno impugnato la disciplina e gli atti organizzativi che avrebbero escluso i magistrati onorari confermati dal cosiddetto periodo cuscinetto, previsto dall’art. 37 della circolare del CSM del 19 giugno 2024. Il CSM ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. I ricorrenti hanno quindi notificato l’atto di trasposizione del ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio. La questione esaminata dal Consiglio di Stato riguarda esclusivamente gli effetti dell’opposizione e della conseguente trasposizione del ricorso sul procedimento straordinario, nonché la tempestività dell’opposizione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva l’opposizione proposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di quanto dichiarato dal Ministero della giustizia e della documentazione esibita. Ha affermato che l’opposizione è lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti. La successiva trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo ha determinato l’improcedibilità del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dal Consiglio Superiore della Magistratura è stata ritenuta tempestiva. La trasposizione del ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio determina l’improcedibilità del ricorso straordinario, poiché tale rimedio alternativo a quello giurisdizionale presuppone la concorde volontà di tutte le parti.

Istanza di sospensione

L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario; pertanto, non è stata esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina l’opposizione al ricorso straordinario e consente la trasposizione della controversia dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017

    È la disposizione in base alla quale i ricorrenti dichiarano di essere magistrati onorari confermati.

  • art. 1 legge n. 51/2025

    Ha inserito l’art. 29-bis nel d.lgs. n. 116 del 2017, secondo quanto riportato nel parere.

  • art. 37 della circolare del CSM 19 giugno 2024

    Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche dieci giorni lavorativi antecedenti all’inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo (c.d. periodo cuscinetto).

    Prevede il cosiddetto periodo cuscinetto nell’organizzazione del lavoro giudiziario durante il periodo feriale.

Massime di principio

  • Nel procedimento per ricorso straordinario, l’opposizione tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971 consente la trasposizione della controversia dinanzi al giudice amministrativo e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; la volontà contraria di una parte prevale sull’ulteriore trattazione in sede straordinaria.
  • La trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo rende assorbita l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario, impedendone l’esame nel merito da parte della Sezione consultiva.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da magistrati onorari confermati contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia. I ricorrenti contestavano atti organizzativi concernenti il periodo feriale e il cosiddetto periodo cuscinetto, sostenendo che tali atti li avessero esclusi dalla relativa disciplina.

Premesse e atti impugnati

I ricorrenti, magistrati onorari giudicanti o requirenti confermati ai sensi dell’art. 29-bis del d.lgs. n. 116 del 2017, come inserito dall’art. 1 della legge n. 51 del 2025, operano nei distretti delle Corti d’appello di Napoli o Roma.

Il ricorso era diretto contro:

  • la delibera del CSM del 4 giugno 2025, relativa alla disciplina attuativa della legge n. 51 del 2025 e alle indicazioni sul periodo feriale e sul periodo cuscinetto dei magistrati onorari;
  • il provvedimento del presidente del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2025;
  • il provvedimento del presidente del Tribunale di Roma, quale coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, del 23 luglio 2025;
  • ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Disciplina controversa

L’art. 37 della circolare del CSM del 19 giugno 2024 prevede che il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale comprenda anche dieci giorni lavorativi antecedenti e cinque giorni lavorativi successivi al periodo feriale fissato con decreto ministeriale. Tale arco temporale è definito periodo cuscinetto ed è finalizzato ad assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati.

I ricorrenti hanno sostenuto che gli atti impugnati avessero escluso da tale disciplina i magistrati onorari confermati.

Opposizione e trasposizione

Il ricorso, notificato il 20 agosto 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato, è stato opposto dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. I ricorrenti hanno quindi notificato l’atto di trasposizione del ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio.

La Sezione ha ritenuto tempestiva l’opposizione, sulla base delle dichiarazioni del Ministero della giustizia e della documentazione prodotta.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento con il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene.

La tempestiva opposizione e la conseguente trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo hanno quindi impedito la prosecuzione del procedimento straordinario. La Sezione non ha esaminato i motivi riguardanti la disciplina del periodo cuscinetto né la legittimità degli atti organizzativi impugnati.

Conclusioni

Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per effetto dell’opposizione e della trasposizione dinanzi al T.a.r. per il Lazio. L’istanza di sospensione è stata assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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