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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39529/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da MISCIALI LUIGI avverso la conferma di condanna per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493‑ter c.p.). Quattro censure principali: 1) omessa applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) sostenendo che le condotte, anche se in continuazione, sarebbero di particolare tenuità; 2) presunta utilizzazione illegittima di una comunicazione tra avvocati (violazione art. 526 c.p.p.), ritenendo che una mail non sarebbe stata acquisita agli atti come indicato dalla sentenza; 3) inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp per mancata copia forense e mancato sequestro (violazione art. 234 c.p.p.); 4) errata utilizzazione di presunzioni in ordine alla mancata autorizzazione all'uso della carta bancomat, con violazione dei criteri probatori penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure come manifestamente infondate. Sui singoli punti: 1) la valutazione sull'applicabilità dell'art. 131‑bis è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità ove non vi siano palesi illogicità; inoltre la valutazione sulla prognosi per la sospensione della pena è distinta dall'accertamento della tenuità; 2) la mail è risultata regolarmente acquisita nel dibattimento (verbale 21/11/2017) e non rientrava nella corrispondenza riservata tra difensori; 3) i messaggi WhatsApp sono documenti acquisibili anche mediante riproduzione fotografica sul display o tramite copia salvata su pc, conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata; 4) la mancanza di autorizzazione all'uso del bancomat è provata dalla denuncia e dalle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493‑ter cod. pen.

    Norma che punisce l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento; è il reato per il quale è stata pronunciata la condanna confermata.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Disciplina l'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione comporta valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo palesi illogicità, e che la continuazione e l'ammontare dei prelievi possono escluderne l'applicabilità.

  • art. 526, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda l'utilizzabilità di comunicazioni; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione della mail contestata poiché risultava acquisita in udienza e non era protetta come corrispondenza riservata tra difensori nel caso concreto.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Definisce la natura di documento e le modalità di acquisizione; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui messaggi WhatsApp e sms costituiscono documenti utilizzabili anche mediante mera riproduzione fotografica o salvataggio su PC senza necessità di applicare le regole sulle intercettazioni o sulla corrispondenza.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma sulla corrispondenza; richiamata per escludere l'applicabilità al caso della mail inviata dall'imputato alla persona offesa, che non è assimilabile a corrispondenza tra difensori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la liquidazione di somme a titolo di ammenda nella determinazione delle spese processuali; applicato per l'irrogazione di euro 3.000 a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis) è essenzialmente una valutazione di merito: in Cassazione è sindacabile solo per vizi logici o contraddizioni manifeste.
  • La valutazione prognostica per la concessione della sospensione condizionale della pena è distinta dall'accertamento della tenuità del fatto; è possibile decisione difforme sui due istituti senza contraddizione interna.
  • Comunicazioni elettroniche (email) possono essere utilizzate se risultano regolarmente acquisite agli atti e se non rientrano nella tutela della corrispondenza riservata fra difensori; occorre verificare la titolarità e il contesto della comunicazione.
  • Messaggi WhatsApp e sms possono costituire prova documentale acquisibile anche mediante riproduzione fotografica del display o tramite file salvati su PC, purché non derivino da attività di captazione illecita; la catena di acquisizione e la affidabilità della fonte (es. dichiarazioni della persona offesa) sono elementi che rafforzano la utilizzabilità.
  • La prova della mancanza di autorizzazione all'uso di strumenti di pagamento può essere basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla contestuale denuncia, senza che sia necessariamente richiesto l'impiego di presunzioni derogatorie del sistema probatorio penale.
  • In sede di impugnazione per cassazione, censure già dedotte in appello e prive di nuovi elementi probatori o di motivazione solida sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili; è utile indicare chiaramente errori di diritto o vizi motivazionali per evitare l'inammissibilità.

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