Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1322/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del 06/08/2025 e della comunicazione di aggiudicazione definitiva di pari data, con cui l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (di seguito ATM) ha aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali (di seguito il Consorzio GISA) la gara per «l'affidamento del servizio di Facility Management per la linea M4» (appalto - CIG. B4CEB07E63); - di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 relativo alle sedute del 03/04/2025, del 07/04/2025, del 10/04/2025 e dell'11/04/2025, n. 2 del 29/04/2025, n. 3 relativo alle sedute del 07/05/2025; 16/05/2025; 22/05/2025; 27/05/2025; 29/05/2025; 30/05/2025; 03/06/2025; 11/06/2025; 12/06/2025; 13/06/2025, nonché del verbale di verifica della congruità del costo della manodopera, ove esistente, non noto alla deducente; - del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente; - ove occorrer possa del bando e del disciplinare di gara; - ove occorrer possa delle precisazioni rese de ATM in corso di gara; - nonché di ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o collegato e/o riconducibile, e la condanna dell'Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa nonché, - per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali il 13 ottobre 2025: per l'annullamento in parte qua, del verbale n. 3 in cui sono state annotate le valutazioni della commissione sulle offerte tecniche e riportati i relativi punteggi; - di eventuali verbali delle sedute riservate in cui si sono registrate le valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti, non pubblicati e non conosciuti dal presente controinteressato; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali.

Giustizia amministrativa202503419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva al Consorzio stabile GISA della gara per l'affidamento del servizio di Facility Management della linea M4, con i verbali di gara e gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 90,077 punti contro i 94,285 dell'aggiudicatario, ha dedotto la violazione della lex specialis, del principio di risultato, il divieto di aggravamento del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato: l'attribuzione di 3 punti all'aggiudicatario per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14067, nonostante il disciplinare rettificato richiedesse la UNI EN ISO 14064, nonché la mancata attribuzione di 3 punti alla ricorrente per la documentazione relativa alla certificazione UNI EN ISO 14064; l'attribuzione di 3 punti all'aggiudicatario per la licenza Ecolabel posseduta dalla consorziata esecutrice e l'assegnazione di 0 punti alla ricorrente per la mancata produzione della relazione sintetica descrittiva dei servizi licenziati; l'assegnazione di 0 punti alla ricorrente per il criterio relativo ai sistemi premianti del personale, ritenendo illegittima la richiesta di dimostrarne l'adozione già in sede di gara. Ha inoltre impugnato la clausola del disciplinare relativa alla documentazione Ecolabel. Il Consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contestando i punteggi attribuiti alla ricorrente per l'adeguatezza della struttura organizzativa, le competenze di progettazione e la qualità tecnica dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto illegittimo il chiarimento con cui la stazione appaltante aveva esteso il punteggio alternativo alle certificazioni UNI EN ISO 14064 e 14067: il disciplinare rettificato richiedeva esclusivamente la UNI EN ISO 14064 e i chiarimenti non potevano modificarne la portata. Ha quindi ritenuto non spettanti all'aggiudicatario i 3 punti assegnati per la UNI EN ISO 14067, riducendone il punteggio a 91,285. Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato di possedere integralmente la certificazione richiesta: uno dei documenti prodotti era soltanto un allegato all'opinione di verifica e non equivaleva alla certificazione richiesta. Non superando la prova di resistenza, la ricorrente non avrebbe comunque ottenuto l'aggiudicazione, sicché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le ulteriori censure sono state esaminate per completezza e respinte: la licenza Ecolabel poteva essere posseduta dalla consorziata esecutrice senza necessità di possesso anche da parte del consorzio non esecutore; la mancata produzione della relazione descrittiva richiesta dal disciplinare giustificava l'attribuzione di zero punti, in applicazione del principio di autoresponsabilità, e il punteggio numerico costituiva motivazione sufficiente. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata attribuzione dei punti per i sistemi premianti, poiché il disciplinare valorizzava strumenti già adottati e non mere previsioni future. Il ricorso incidentale è stato ritenuto astrattamente fondato quanto ai punteggi per struttura organizzativa e competenze di progettazione, ma dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Consorzio GISA 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate con ATM.

Norme richiamate

  • art. 67, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. 36/2023

    per l’ammissione alle procedure di affidamento

    Nei consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, mentre le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi, per servizi e forniture, devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice ai fini della partecipazione alla procedura.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; è stato richiamato per il ricorso incidentale, divenuto non utile dopo l'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il ricorso incidentale; è stato richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per carenza di interesse.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; tali domande sono state respinte in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 97 Cost.

    Il principio formale della lex specialis è posto a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, impedendo che chiarimenti postumi modifichino le regole di gara.

Massime di principio

  • I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili soltanto quando si limitano a rendere esplicito il significato di clausole già contenute nella lex specialis; non possono modificare, integrare o sostituire le prescrizioni del bando o del disciplinare. In caso di contrasto prevale il testo oggettivo della lex specialis.
  • La stazione appaltante e la commissione giudicatrice sono vincolate alle prescrizioni della lex specialis e non possono applicare, sulla base di chiarimenti o motivazioni postume, requisiti o criteri diversi da quelli stabiliti nel disciplinare.
  • In una controversia sui punteggi di gara, l'interesse all'impugnazione sussiste solo se, applicando correttamente le regole di gara, il ricorrente dimostra che avrebbe conseguito con certezza l'aggiudicazione o altra utilità concreta; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Le valutazioni della commissione sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore di fatto, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione mediante una nuova attribuzione analitica dei punteggi.
  • La mancata produzione di documenti espressamente richiesti dalla lex specialis, quando l'onere documentale non sia sproporzionato, ricade sull'offerente in applicazione del principio di autoresponsabilità e può giustificare l'attribuzione del punteggio previsto per l'assenza della documentazione.
  • Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione dell'offerta quando i criteri e i subcriteri siano predeterminati in modo puntuale e consentano di comprendere e controllare l'iter logico della commissione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.