Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12052/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento IRPEF, addizionali e sanzioni emessi per gli anni d'imposta 2005 e 2006 a seguito di indagini della Guardia di Finanza, dalle quali emergeva la detenzione di investimenti finanziari all'estero e la mancata produzione di documentazione idonea a smentire le risultanze investigative. Dopo un precedente giudizio di merito, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione di appello. Nelle more del rinvio, la CTR del Veneto aveva però dichiarato d'ufficio estinto il giudizio per mancata riassunzione con decreto monocratico, prima che la riassunzione fosse valutata, e poi aveva dichiarato improcedibile il giudizio di appello. Il contribuente proponeva reclamo avverso il secondo decreto e, respinto il reclamo, ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, perché il termine per riassumere il giudizio di rinvio era ancora annuale, essendo applicabile ratione temporis la disciplina previgente alla riforma del 2015; (2) nullità dei decreti per avere la CTR dichiarato l'estinzione d'ufficio, con provvedimento irrituale e in un momento in cui il termine per riassumere non era scaduto; (3) nullità del decreto che aveva rigettato il reclamo, perché emesso in composizione monocratica e dal medesimo presidente che aveva emesso il provvedimento reclamato, nonché per tardività erroneamente affermata del reclamo, poiché il primo decreto di estinzione non era stato notificato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha affermato che, al momento della riassunzione del giudizio di rinvio, era ancora applicabile il previgente art. 63 d.lgs. 546/1992, che prevedeva il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, e non il termine semestrale introdotto dal d.lgs. 156/2015, entrato in vigore solo dal 1 gennaio 2016. Poiché la riassunzione era stata notificata il 5 maggio 2016, il termine non era ancora spirato, sicché era illegittimo il decreto di estinzione emesso d'ufficio. Di conseguenza erano nulli anche i successivi decreti che avevano preso atto dell'estinzione e rigettato il reclamo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per i giudizi rinviati dalla Cassazione, la riassunzione deve essere effettuata nel termine perentorio applicabile ratione temporis; nel caso di specie, si applicava il termine annuale previsto dalla versione previgente della norma, non il termine semestrale introdotto successivamente.

  • art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Ha modificato l'art. 63 d.lgs. 546/1992 introducendo il termine semestrale per la riassunzione, ma la modifica non era applicabile al caso perché entrata in vigore solo dal 1 gennaio 2016.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Ha differito l'entrata in vigore della nuova disciplina al 1 gennaio 2016, con conseguente applicazione della disciplina previgente ai casi anteriori.

  • art. 28 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il reclamo contro il provvedimento monocratico doveva essere esaminato secondo le forme previste dalla disciplina tributaria; nel ricorso si contestava anche la tardività del reclamo in assenza di notificazione del primo decreto.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il criterio dell'ordine logico-giuridico delle questioni, potendo decidere la causa sulla questione più agevole e logicamente assorbente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi processuali e delle nullità dei provvedimenti impugnati.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • Quando interviene una modifica normativa sul termine di riassunzione del giudizio rinviato, occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis: la nuova scansione temporale non si applica ai casi anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Nel giudizio di rinvio, la declaratoria di estinzione per mancata riassunzione è illegittima se il termine perentorio non è ancora spirato al momento della riassunzione; un provvedimento adottato prima della scadenza del termine è nullo per violazione di legge.
  • La nullità del provvedimento presupposto travolge i successivi provvedimenti che da esso derivano, inclusi quelli che dichiarano improcedibilità o rigettano il reclamo avverso la declaratoria di estinzione.
  • Ai fini della verifica della tempestività della riassunzione e dei rimedi contro la declaratoria di estinzione, rileva la corretta applicazione delle regole di comunicazione/notificazione del provvedimento che si assume estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.