Cassazione Civile, Ordinanza n. 09284/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente con mansioni di operatore di esercizio, aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato la dichiarazione di inefficacia del licenziamento, con condanna della società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto fino all’effettiva reintegra, oltre contributi. Poiché la reintegrazione non era stata eseguita, il lavoratore aveva chiesto la condanna della società al pagamento di una somma per il periodo successivo. La Corte d’appello aveva confermato la condanna. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, per non avere considerato che il lavoratore aveva raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe valorizzato come fatto non contestato lo stato di pensionamento del lavoratore, titolare di pensione di vecchiaia dal 23 agosto 2017 e anche di pensione anticipata. La società sosteneva che il pensionamento rendesse impossibile la reintegrazione e quindi priva di causa la pretesa retributiva successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di ragione. Ha affermato che il conseguimento della pensione di vecchiaia non determina automaticamente l’estinzione del rapporto di lavoro, né rende di per sé incompatibile la reintegrazione; tuttavia, l’effettivo pensionamento può costituire un fatto impeditivo alla reintegra e va accertato in concreto, anche considerando se vi sia stato un comportamento concludente del lavoratore idoneo a risolvere il rapporto. Poiché la sentenza impugnata non aveva accertato se il godimento della pensione di vecchiaia fosse, nel caso concreto, ostativo all’obbligo di reintegrazione, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura era formulata come violazione del principio di disponibilità delle prove e del fatto non contestato; la Corte non si è soffermata su un diverso significato della norma, ma ha valutato la necessità di accertare i fatti allegati in ordine al pensionamento effettivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato quale norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
L’obbligazione datoriale di pagamento dell’indennità sostitutiva è stata qualificata come facoltà alternativa rispetto alla reintegra; se la reintegra è divenuta impossibile per causa non imputabile al datore, non è dovuta neppure l’indennità sostitutiva.
Il regime di stabilità del posto di lavoro non opera più quando siano maturati i requisiti per la pensione, ma ciò non comporta automaticamente la cessazione del rapporto.
Non è espressamente citato nel testo, ma il ragionamento sulla necessità di accertare e provare il fatto impeditivo del pensionamento effettivo è coerente con il riparto dell’onere della prova.
Massime di principio
- La maturazione dei requisiti pensionistici non estingue automaticamente il rapporto di lavoro e non rende, da sola, impossibile la reintegrazione disposta per licenziamento illegittimo.
- L’effettivo godimento della pensione di vecchiaia può integrare un fatto impeditivo della reintegra e deve essere accertato in concreto dal giudice, anche se il lavoratore ha già maturato i requisiti anagrafici e contributivi.
- La pretesa retributiva correlata a una reintegrazione non eseguibile per effetto di un valido comportamento risolutivo del lavoratore o per intervenuta impossibilità della reintegra può risultare priva di causa per il periodo successivo.
- L’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori presuppone l’attualità della reintegrazione; se quest’ultima è divenuta impossibile per causa non imputabile al datore, la facoltà alternativa viene meno.
- Ai fini della tutela reintegratoria dopo un licenziamento illegittimo, il giudice deve verificare non solo la maturazione dei requisiti pensionistici, ma l’effettivo accesso alla pensione e l’eventuale volontà concludente del lavoratore incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
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