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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37598/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 496 c.p. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era connotata da conclamata genericità: le deduzioni erano indeterminate, perché non indicavano quali capi o punti della sentenza d'appello fossero specificamente contestati, e aspecifiche, in quanto svolte in modo astratto e senza un reale confronto con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    È il titolo di reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi, limitandosi a prenderne atto.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica, cioè non individua in modo chiaro i capi o i punti della decisione impugnata e non si confronta concretamente con la motivazione della sentenza.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e supportate da argomentazioni correlate alla motivazione del provvedimento impugnato; formule astratte o assertive non consentono il sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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