Cassazione Penale, Sentenza n. 15916/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per ricettazione e per associazione per delinquere (sentenza di primo grado confermata in gran parte in appello). Pinzoni deduce violazione di legge e motivazione manifestamente illogica perché la Corte avrebbe affermato la provenienza illecita del denaro sequestrato basandosi su mere presunzioni astratte e contesta la misura della pena rispetto alla differente entità delle somme detenute. Singh censura la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza (art.522 c.p.p.), sostenendo che il giudice di primo grado ha escluso che la provenienza illecita derivasse dallappartenenza allassociazione o dai delitti indicati in imputazione, e quindi vi sarebbe stata condanna per fatto diverso rispetto a quanto contestato; contesta inoltre la carenza e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione e la motivazione insufficiente sul piano del trattamento sanzionatorio e dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, accogliendo il primo motivo di Pinzoni e il secondo motivo di Singh. Il motivo decisivo è stato che i giudici di merito non hanno adeguatamente dimostrato la provenienza illecita del denaro né individuato la tipologia del reato presupposto, elemento essenziale per configurare la ricettazione/reati affini; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il reato presupposto dev'essere almeno individuato nella sua tipologia. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
richiama la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto secondo le disposizioni emergenti dal decreto
consente la censura per violazione di norme processuali e motivazione contraddittoria come causa di cassazione
consente la censura per motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica
regola la correlazione tra imputazione e sentenza; la mancanza di tale correlazione può integrare nullità della decisione
artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.
riferimento alle fattispecie di reati contro il patrimonio e reati 'presupposti' (ricettazione, riciclaggio ecc.); per la loro configurabilità è rilevante l'indicazione almeno della tipologia del reato presupposto
Massime di principio
- L'onere di provare la provenienza illecita di denaro sequestrato grava sulla pubblica accusa: il giudice non può fondare la condanna su mere e astratte presunzioni se non emergono indici concreti e riconducibili a una tipologia di reato presupposto.
- Per reati come ricettazione e riciclaggio è necessario, anche se non nella ricostruzione completa degli elementi storici, che il reato presupposto venga individuato almeno nella sua tipologia; l'assenza di tale individuazione può determinare annullamento per carenza di motivazione.
- Se il giudice di primo grado esclude espressamente che la provenienza illecita derivi dai reati indicati nell'imputazione ma poi condanna per ricettazione senza individuare altro reato presupposto, si configura un problema di correlazione tra capo di imputazione e sentenza (art.522 c.p.p.) suscettibile di nullità.
- Le valutazioni del fatto e della pena devono essere motivate in modo non contraddittorio e proporzionato: il confronto tra posizioni dei coimputati e la determinazione della pena in relazione alle somme sequestrate richiedono esplicita e logica motivazione.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti, il giudice di merito deve esplicitare le ragioni che lo portano a ritenere sussistente la provenienza illecita, descrivendo gli indici e le tracce che collegano le somme al reato presupposto.
Testo integrale
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