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Sentenza

Sentenza n. 1810/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 122/2025 emessa in data 4 aprile 2025 dal Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202504210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Varese, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia da parte del Ministero. Il Ministero si è costituito senza contestare né l’inadempimento, né il passaggio in giudicato della sentenza, né la sua notificazione in data 7 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire, su istanza del creditore, entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere soltanto simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nella sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per proporre il giudizio di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato e non eseguita.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di condanna è stata respinta perché, considerate le somme esigue, una penalità avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe stata manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per l’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato, notificata all’amministrazione e contenente un obbligo esecutivo, anche se l’inadempimento non è contestato dalla parte resistente.
  • Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell’organo nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione da eseguire, produrrebbe soltanto un risultato simbolico e sarebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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