Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere la riliquidazione della pensione già in godimento con applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 7, comma 12, della legge n. 638/1983. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento del diritto, limitando gli effetti economici ai ratei dovuti dal 10 giugno 2012, cioè dal triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che dovesse operare la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011, con effetto estintivo dell'intero diritto alla riliquidazione e non soltanto dei ratei anteriori al triennio. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decadenza, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo parzialmente, la decadenza riguarda soltanto le differenze sui ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale, senza estinguere integralmente il diritto alla riliquidazione. È stata quindi confermata la decisione di merito; l'INPS è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 12, L. n. 638/1983
fonte del diritto alla rivalutazione contributiva richiesta dalla pensionata per la riliquidazione della prestazione
termine di decadenza invocato dall'INPS; la Corte ne ribadisce l'applicazione limitata ai ratei pregressi nei casi di ricalcolo di pensione già riconosciuta
art. 38, comma 4, lett. d), d.l. n. 98/2011
norma modificativa richiamata dall'INPS a sostegno dell'eccezione di decadenza estintiva totale
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina temporale della decadenza
norma che chiarisce la natura sostanziale della decadenza, come estinzione del diritto ai ratei pregressi e inammissibilità della domanda giudiziale relativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione o di adeguamento di una prestazione pensionistica già parzialmente riconosciuta, la decadenza sostanziale non estingue l'intero diritto alla prestazione, ma opera sui soli ratei anteriori al limite temporale previsto dalla legge.
- La disciplina della decadenza in materia previdenziale va letta in modo coerente con la natura della prestazione e con l'oggetto della domanda: se si controverte su differenze di trattamento su una pensione già in essere, il limite decadenziale colpisce i ratei pregressi e non il diritto alla riliquidazione in sé.
- L'eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, nei casi di ricalcolo pensionistico, non può essere estesa fino a trasformarsi in una decadenza "tombale" dell'intero diritto quando la pretesa riguardi soltanto l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta.
- Il termine decadenziale previdenziale ha natura sostanziale e determina l'inammissibilità della domanda giudiziale solo per la parte relativa ai ratei ormai preclusi, restando azionabile il diritto per il periodo non coperto da decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11926/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →