Cassazione Penale, Ordinanza n. 30987/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per minaccia aggravata e esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I primi due motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare sulla portata intimidatoria della condotta e sull'esclusione della causa di giustificazione dell'art. 54 c.p. Il terzo motivo deduceva omessa motivazione sulla possibilità concreta e tempestiva di ricorrere all'autorità giudiziaria, assumendo un imminente pericolo per la salute, ma senza specificarlo e senza offrire prova, nonostante la corte territoriale avesse già rilevato l'assenza di elementi sul punto. In sede di legittimità era stata anche avanzata dalla parte civile una richiesta di rifusione delle spese, contenuta in una memoria depositata tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo i primi due motivi meramente ripetitivi di questioni già correttamente decise in appello e il terzo motivo generico e manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione, perché proposta con memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza nei procedimenti camerali ex artt. 610 e 611 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice della minaccia aggravata, per la quale la condanna era stata confermata in appello e non utilmente contestata in cassazione nei motivi ripetitivi.
norma incriminatrice dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oggetto della condanna confermata e del ricorso dichiarato inammissibile.
causa di giustificazione dello stato di necessità, la cui esclusione era già stata motivatamente affermata dal giudice di merito.
disciplinano il procedimento camerale in cassazione richiamato dalla Corte per escludere l'ammissibilità della richiesta tardiva della parte civile.
insieme all'art. 610 c.p.p. regola il rito camerale di legittimità; la Corte lo richiama per affermare la tardività della richiesta di spese della parte civile.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello con motivazione corretta e completa, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione dello stato di necessità richiede l'allegazione e la prova concreta dell'attualità e inevitabilità del pericolo; affermazioni generiche su un imminente pericolo per la salute non sono sufficienti se non supportate da elementi specifici.
- Quando il giudice di merito ha escluso la scriminante per mancanza di prova sul pericolo e l'ordinamento appronta strumenti di tutela d'urgenza, la censura di omessa motivazione sulla possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria è manifestamente infondata se non indica fatti puntuali.
- Nel giudizio camerale di cassazione, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se proposta con memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.
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