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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10954/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Palermo che, in appello, ha riformato l'assoluzione resa dal Giudice di pace e li ha ritenuti responsabili agli effetti civili per diffamazione. I motivi principali sono: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver riformato la valutazione delle prove dichiarative (testimonianze) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, privilegiando alcune testimonianze (Leonardo e Norfo) rispetto ad altre (oprai Maligno) e ritenendo non credibili le dichiarazioni delle imputate; la valutazione degli snodi probatori sarebbe irragionevole e non conforme al principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; (2) in via subordinata, violazione dell'art. 157 cod. pen., deducendo che la condanna agli effetti civili è intervenuta quando il reato era estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale d'appello, avendo dato una valutazione antitetica delle dichiarazioni testimoniali rispetto al primo grado e avendo tali dichiarazioni avuto carattere decisivo per la riforma della decisione assolutoria, era obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Pavan, Dasgupta, Cremonini, Ciancio) secondo cui il giudice d'appello che riformi una assoluzione sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative deve riassumere le stesse fonti orali, specialmente in presenza di conflitto tra fonti testimoniali potenzialmente decisive. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese. La Corte ha altresì richiamato la possibilità, prevista dall'art. 576 cod. proc. pen., che il giudice d'appello possa decidere in ordine al risarcimento anche in mancanza di precedente statuizione sul punto, e ha lasciato aperta la questione della prescrizione come motivo subordinato.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La norma impone al giudice d'appello, quando riformi una decisione assolutoria basata su prove dichiarative decisive, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale se intende darne diversa valutazione; l'omissione costituisce violazione di legge.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata in motivazione come riferimento alle categorie probatorie delle dichiarazioni; la sentenza utilizza il quadro delle prove dichiarative per valutare l'obbligo di rinnovazione.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Richiamato a corollario delle norme sulle prove dichiarative ed escussione dei testimoni; la sua funzionalità è valutata congiuntamente all'art. 603 comma 3-bis.

  • art. 157, cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma connessa all'estinzione del reato; la Cassazione ha trattato la questione come motivo subordinato senza rimuovere il rinvio per gli effetti civili.

  • art. 576, cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'art. 576 per affermare che il giudice d'appello, anche quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, può decidere sugli effetti civili e condannare al risarcimento, avendo il potere di statuire sul capo della sentenza anche in mancanza di precedente statuizione.

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Richiamato per la competenza a cui rinviare la causa: il rinvio è al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello riforma una assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative che erano decisive per l'assoluzione, è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame diretto delle fonti orali).
  • In presenza di conflitto tra testimonianze potenzialmente decisive, il giudice d'appello non può valorizzare una sola fonte senza riassumere entrambe: deve consentire alla difesa di contraddire le valutazioni dell'appellante mediante il mezzo orale.
  • La diversa valutazione dei fatti tra primo e secondo grado deve consistere in una valutazione antitetica del contenuto dichiarativo; se si tratta invece di mera qualificazione giuridica della prova, l'obbligo di riassunzione può non sussistere.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione in sede di impugnazione, resta la possibilità per il giudice d'appello di decidere sugli effetti civili (art. 576 cod. proc. pen.), pertanto la prescrizione del reato non impedisce automaticamente ogni pronuncia civile.
  • Il principio del convincimento 'oltre ogni ragionevole dubbio' permane per l'affermazione della responsabilità penale; se la condanna si fonda su rinnovata valutazione di testimonianze, tale valutazione deve essere supportata dall'esame diretto delle fonti orali.
  • In situazioni analoghe è consigliabile, per la difesa, chiedere esplicitamente la rinnovazione istruttoria in appello quando la decisione di primo grado si sia fondata su dichiarazioni testimoniali decisive, e per il pubblico ministero dimostrare la necessità di diversa lettura delle stesse solo dopo riassunzione.

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