Cassazione Civile, Ordinanza n. 34695/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rigettato il terzo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese del primo grado applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle per un importo complessivo molto elevato. Nel corso del primo grado l'agente della riscossione aveva annullato in autotutela l'intimazione e il giudice aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando però l'agente alla rifusione delle spese. In appello la decisione sulle spese era stata riformata con compensazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: (1) violazione dei parametri forensi perché la fase decisionale non era stata riconosciuta nonostante la discussione orale in udienza e il deposito della nota spese; (2) violazione dei parametri forensi perché la liquidazione era stata effettuata sotto i minimi tabellari, mentre la disciplina sopravvenuta rendeva inderogabili i minimi e imponeva una nuova liquidazione secondo le tabelle vigenti alla data della decisione; (3) omessa pronuncia sul rimborso del contributo unificato sostenuto in primo grado. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, perché la discussione orale e il deposito della nota spese rientrano nella fase decisionale e perché, alla data della statuizione impugnata, i parametri minimi erano inderogabili; ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il contributo unificato, per legge, grava sulla parte soccombente senza necessità di una specifica pronuncia.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014
"fase decisionale"; discussione orale; redazione e deposito delle note spese
La fase decisionale comprende anche la discussione orale in udienza pubblica e il deposito della nota spese, oltre alle ulteriori attività successive alla decisione indicate dalla norma.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
I parametri di liquidazione dei compensi professionali non consentono, nella disciplina applicabile al caso, di scendere sotto i valori minimi.
La disciplina sopravvenuta si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore; la Corte ne trae conferma per l'applicazione dei nuovi parametri alle liquidazioni ancora sub iudice.
È richiamato per escludere che le tabelle professionali siano norme processuali soggette al tempus regit actum.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché il contributo unificato è dovuto ex lege e non richiede una specifica statuizione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma sul vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
L'obbligazione per contributo unificato grava per legge sulla parte soccombente in conseguenza della condanna alle spese ed è sottratta alla disponibilità del giudice quanto a compensazione e quantificazione.
art. 101, paragrafo 1, TFUE
La disciplina dei compensi inderogabili è ritenuta non incompatibile con il diritto UE se giustificata da obiettivi legittimi e proporzionata.
art. 4, paragrafo 3, TUE
È richiamato insieme all'art. 101 TFUE nel ragionamento sulla compatibilità europea della disciplina tariffaria inderogabile.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase decisionale comprende la discussione orale in udienza pubblica e il deposito della nota spese, anche se non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica.
- Quando la disciplina dei compensi forensi applicabile al momento della decisione prevede minimi inderogabili, il giudice non può liquidare importi inferiori a tali valori; se lo fa, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione.
- Le tabelle professionali sui compensi hanno natura sostanziale e, per le liquidazioni ancora non definitive, si applica la disciplina vigente al momento della decisione, non il criterio processuale del tempus regit actum.
- In presenza di nota spese specifica, il giudice che riduca o elimini singole voci deve fornire adeguata motivazione della diminuzione operata.
- Il contributo unificato è dovuto ex lege dalla parte soccombente in conseguenza della condanna alle spese e non richiede una specifica pronuncia del giudice di merito; non è rimessa al giudice la sua compensazione o la sua quantificazione.
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