Cassazione Penale, Ordinanza n. 07871/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita, deducendo quattro censure: (1) violazione dell'art. 646 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove; (2) analoghe doglianze sulla ricostruzione probatoria, ritenute reiterative e meramente fattuali; (3) lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nell'esame del teste a discarico Domenico Fonte; (4) carenza di motivazione sulla quantificazione del danno e, quindi, sulle statuizioni civili in favore della persona offesa. La parte civile ha depositato comparsa conclusionale in sostegno della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici perché riproponevano doglianze già esaminate in appello e, in sostanza, chiedevano una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente la non necessità dell'esame del teste Fonte, alla luce della completezza del quadro probatorio e dell'attendibilità della persona offesa. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, rilevando che la quantificazione delle statuizioni civili era sorretta da motivazione congrua e da riscontri sul danno documentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice dell'appropriazione indebita, richiamata dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato
in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi probatori né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa ricostruzione più favorevole al ricorrente.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifiche e quindi inammissibili.
- La mancata assunzione di una prova richiesta in appello non integra vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico sulla non necessità dell'incombente istruttorio, alla luce di un quadro probatorio già ritenuto completo.
- La rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
- La quantificazione delle statuizioni civili è censurabile in cassazione solo in presenza di una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa valutazione del danno.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali, la rifusione delle spese della parte civile e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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