Cassazione Penale, Ordinanza n. 19834/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari che, su richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e euro 14.000 di multa per detenzione di circa 1.000 grammi di ketamina e cessione di sostanza dello stesso tipo, qualificati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017 che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, il ricorso non indicava specifiche censure. La decisione richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. così modificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103 del 2017, l'impugnazione per cassazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale, non essendo più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato. La Corte ha altresì osservato che il ricorso era privo di specifiche doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per la detenzione e cessione di ketamina in quantità pari a circa 1.000 grammi
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste
come modificato dalla l. n. 103 del 2017, impone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale, escludendo la sottoscrizione personale dell'imputato
art. 24 Cost.
richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della nuova disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della nuova disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 6 CEDU
richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della nuova disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 1, comma 55, l. n. 103 del 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la firma del difensore cassazionista
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a introdurre validamente l'impugnazione.
- L'inosservanza del requisito di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la richiesta di assistenza tecnica nelle impugnazioni di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo illegittimo il diritto di difesa.
- L'assenza di specifiche censure nel ricorso costituisce ulteriore profilo di inammissibilità o, comunque, causa assorbita che conferma la mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →