Cassazione Penale, Sentenza n. 19581/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da El Attari avverso la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). Il ricorrente ha sostenuto che la prova "nuova" consisterebbe nell'ordinanza del GIP di Bergamo del 7 dicembre 2016, con cui gli arresti domiciliari erano stati sostituiti con il divieto di dimora in Bergamo e provincia, e che dunque al momento del controllo che ha dato luogo alla denuncia non era più sottoposto agli arresti domiciliari. Perciò il reato di evasione sarebbe privo di fondamento e il giudice della condanna non avrebbe verificato tale circostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare del 7 dicembre 2016 fosse comunque nota al Tribunale che ha condannato l'imputato, per cui non può essere qualificata come prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le prove esplicitamente valutate dal giudice di merito non rientrano nella nozione di prova nuova, anche se valutate erroneamente, essendo in tal caso percorribili gli ordinari mezzi di impugnazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilita il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di evasione, per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado.
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina la revisione per nuove prove rilevanti; la Corte ha interpretato che rientrano solo le prove sopravvenute ed ignote al giudice della condanna, non quelle già in atti e valutate dal giudice di merito.
Norma relativa agli effetti favorevoli della revisione (proscioglimento), citata nella logica del ricorrente come possibile esito qualora la prova nuova fosse stata accolta.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile, la possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila.
Massime di principio
- Per la revisione ex art. 630 cod. proc. pen. la prova deve essere effettivamente nuova e ignota al giudice che ha pronunciato la condanna; se la prova era negli atti del processo essa non può essere invocata come motivo di revisione.
- Se il giudice di merito ha valutato un elemento processuale in modo erroneo, il rimedio non è la revisione per prova nuova ma gli ordinari mezzi di impugnazione (appello o cassazione) a mente della giurisprudenza consolidata.
- La sostituzione di una misura cautelare può incidere sul fondamento di un'accusa di evasione solo se è dimostrabile che, al momento del fatto, la misura sospesa o sostituita non era più in vigore e che tale circostanza era ignota al giudice della condanna.
- Il difensore deve tempestivamente proporre eccezioni o far valere documenti che incidono sulla qualificazione del fatto in sede dibattimentale o in appello, poiché la mancata deduzione può precludere il ricorso alla revisione.
- Ricorsi per revisione manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche e condanne al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è quindi consigliabile valutare preventivamente la sussistenza dei requisiti di novità della prova prima di avanzare l'istanza.
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