Cassazione Penale, Ordinanza n. 30742/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, su impugnazione del pubblico ministero, aveva escluso la qualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 4, TU stupefacenti, sostenendo che la corte territoriale aveva valorizzato solo le modalità della cessione e avrebbe dovuto invece mantenere la qualificazione già data dal primo giudice, che aveva ritenuto il fatto riconducibile al c.d. spaccio da strada. La difesa richiamava l'asserita modestia del principio attivo, l'assenza di elementi organizzativi, l'incensuratezza dell'imputato e la sua collocazione nel gradino più basso della filiera dello spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile, osservando che la sentenza impugnata aveva invece svolto una valutazione complessiva del fatto, considerando non solo le modalità della cessione ma anche il contesto, i rapporti consolidati con il fornitore, l'inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico, la disponibilità di canali di smercio affidabili, la consistente quantità di sostanza e il dato tossicologico pari a 3732 dosi medie singole, oltre alla recidiva di fatto ravvisata nel compimento di un nuovo episodio di spaccio pochi giorni dopo un precedente arresto mentre era sottoposto a misura cautelare non detentiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la giurisprudenza consolidata sull'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e diffusività della sostanza, escludendo correttamente la lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dalla difesa per sostenere la corretta sussunzione del fatto nella disciplina ordinaria dello spaccio, distinta dall'ipotesi lieve
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
l'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza e grado di purezza; non può essere esclusa o riconosciuta in base a singoli parametri isolati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti cui si riferisce la qualificazione giuridica della condotta di cessione/traffico
implicito il regime conseguente alla declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per riconoscere la lieve entità nel reato in materia di stupefacenti occorre una valutazione globale e non atomistica del fatto, che tenga conto congiuntamente di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità della sostanza, anche rispetto al grado di purezza.
- L'ipotesi lieve non può essere affermata o esclusa sulla base di un solo indice, come il modesto quantitativo ceduto o la non occasionalità dell'attività: tali elementi devono essere inseriti nel contesto fattuale complessivo.
- La disponibilità di canali di approvvigionamento stabili, il collegamento fiduciario con il fornitore, l'inserimento nel circuito dello spaccio e la capacità di distribuire un numero molto elevato di dosi sono indicatori idonei a escludere la lieve entità per la maggiore offensività della condotta.
- La reiterazione del traffico o dello spaccio a breve distanza da un precedente arresto può essere valorizzata come indice della stabile capacità criminale dell'agente e della non occasionalità della condotta, con rilievo ostativo alla qualificazione attenuata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione di merito senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata e con la valutazione complessiva già compiuta dal giudice territoriale.
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