Cassazione Penale, Sentenza n. 31736/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto gli imputati dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa. Ha dedotto, in due motivi, inosservanza dell'art. 51 c.p. e vizi di motivazione: 1) l'articolo non avrebbe criticato il provvedimento ma la persona del giudice (Nava), senza verificare la verità dei fatti (es. mancata indicazione dell'interprete, comportamento del giudice); 2) la Corte d'appello avrebbe riconosciuto la scriminante del diritto di critica senza rispettare il canone della verità della notizia e della continenza, e il giornalista non avrebbe svolto la necessaria verifica, avendo fatto affidamento su una testimonianza dubbia del pubblico ministero e su valutazioni che potevano configurare il reato ex art. 328 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'articolo descrivesse un fatto vero (la restituzione degli atti al P.M.) e formulasse opinioni del giornalista corroborate da quanto riferito dal pubblico ministero titolare delle indagini. La critica è stata considerata rivolta alla condotta professionale del giudice e al provvedimento, non un attacco personale indebito; non è stato superato il limite della continenza. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione della credibilità e del peso della testimonianza del P.M. operata dalla Corte d'appello è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamata come principio che giustifica la critica di notizie di interesse pubblico; la Corte ha valutato che la critica esercitata rientrava nella scriminante dell'esercizio del diritto di critica, purché ancorata a fatti veri e svolta con continenza
Richiamato nella ricostruzione dell'articolo come possibile configurazione astratta di reato nella condotta del giudice; la Corte ha ritenuto che il riferimento alla possibile rilevanza penale fosse un'opinione del giornalista autorevolmente corroborata dal P.M.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione del ricorso, ossia per la delimitazione dei motivi ammessi
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Citato unicamente in riferimento alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore della parte civile; non incide sul merito sostanziale della decisione
Massime di principio
- La critica giornalistica a provvedimenti giudiziari è tutelata quando è ancorata a fatti veri e di interesse pubblico e quando è espressa entro limiti di continenza: non è automaticamente diffamazione esprimere valutazioni motivate su un atto giudiziario
- Il giornalista può fondare la sua opinione su fonti autorevoli (es. il pubblico ministero); tale affidamento, specie se la fonte è indicata e la notizia corrisponde a fatti veri, può essere considerato sufficiente a reggere la scriminante del diritto di critica
- Se la verifica completa e analitica dei fatti non è possibile, l'uso di fonti credibili e la trasparenza sul carattere opinabile dell'affermazione contribuiscono a evitare la responsabilità penale per diffamazione
- Un successivo sviluppo giurisdizionale favorevole al soggetto criticato non annulla automaticamente la legittimità della critica pubblicata prima di tale sviluppo, purché al momento della pubblicazione la notizia fosse verosimile e correttamente riferita
- Le censure circa vizi motivazionali della sentenza di merito (es. valutazione della testimonianza di una fonte) sono generalmente inammissibili in sede di cassazione se consistono in apprezzamenti di merito riservati al giudice del merito
- Gli attacchi diretti alla sfera personale e morale del soggetto, finalizzati a screditarlo senza riferirsi a fatti o atti di interesse pubblico, restano potenzialmente perseguibili; pertanto la distinzione tra critica della condotta/atto e attacco personale è cruciale
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