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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19255/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato domestico, quale collaboratrice addetta all'assistenza della resistente, per il periodo dal 23/05/2005 al 16/03/2012, con svolgimento di prestazioni quotidiane dalle 9 alle 23 e con accudimento notturno. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo generiche le allegazioni, non supportate da specifiche circostanze di fatto e non confermate dalle dichiarazioni rese in interrogatorio. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente articolato in più censure: violazione dell'art. 326, commi 1, 3 e 5, c.p.c.; perplessità, superficialità e approssimazione della motivazione; omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione; mancato apprezzamento di tutti gli elementi di fatto e di diritto; omessa istruttoria d'ufficio e mancata ammissione delle prove richieste; mancato rilievo del giudicato implicito della prima sentenza. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo e inestricabile, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e che in sostanza mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che mancava un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi del rapporto e che, proprio per tale carenza, non poteva censurarsi il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, il motivo unico perché formulato in modo promiscuo, privo di specificità e diretto sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Ha confermato quindi la decisione di appello che aveva negato l'accertamento del rapporto di lavoro. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte evidenzia che il riferimento normativo era improprio rispetto alle censure effettivamente svolte.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una esposizione puntuale e specifica delle ragioni di impugnazione; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e non consente una rivalutazione del merito; resta solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve rispettare il contenuto minimo costituzionale, la cui carenza integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione può tradursi in nullità della sentenza per carenza assoluta del requisito motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo promiscuo, cumulando senza distinzione violazioni di legge e vizi di motivazione, impedendo alla Corte di individuare con precisione la censura.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale non può essere richiesta una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è oggi confinato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; restano fuori dal controllo di legittimità la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione e la rivalutazione delle prove.
  • L'istruttoria officiosa non può supplire alla totale carenza di allegazioni: senza un nucleo fattuale sufficientemente specifico, non è denunciabile il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice.
  • La deduzione del rapporto di lavoro subordinato richiede allegazioni concrete e coerenti sui fatti costitutivi della subordinazione; affermazioni generiche o contraddittorie non sono idonee a fondare l'accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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