Cassazione Civile, Ordinanza n. 14401/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di liquidazione del patrimonio aperta ai sensi della legge sul sovraindebitamento, una società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario era stata ammessa al passivo per una rilevante somma, in gran parte assistita da privilegio. A seguito del subentro del liquidatore nell'espropriazione immobiliare già promossa dalla creditrice, il ricavato della vendita del bene ipotecato era confluito nella procedura. Nel progetto di riparto il liquidatore aveva previsto che sull'attivo ricavato gravassero, in via prededucibile e antergata, i compensi e le spese dell'organismo di composizione della crisi che aveva coadiuvato il debitore nell'apertura della procedura. Il giudice delegato aveva però disposto che tale compenso non gravasse sulla posizione della creditrice. Il tribunale, investito del reclamo dell'organismo, aveva invece riconosciuto il credito dell'OCC al passivo in privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., ritenendo assimilabile la sua attività a quella del difensore del creditore istante per il fallimento e quindi preferibile sul ricavato del bene ipotecato. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, primo, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il tribunale avrebbe deciso su una qualificazione giuridica non discussa dalle parti; secondo, violazione della normativa sul sovraindebitamento e dei privilegi, sostenendo che il compenso dell'OCC non potesse essere equiparato alle spese riconoscibili al creditore procedente, che gli artt. 13, comma 4-bis, e 14-duodecies l. 3/2012 escludessero la soddisfazione preferenziale di tali crediti sul ricavato dei beni ipotecati e che l'OCC non avesse svolto attività utile per il creditore ipotecario, limitandosi a gestire somme già ricavate dalla vendita.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo il vizio di ultrapetizione perché il tribunale non aveva mutato il thema decidendum ma si era limitato a qualificare giuridicamente i fatti e a individuare le norme applicabili. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il compenso dell'OCC, pur potendo essere prededucibile, non rientra tra le spese generali della procedura né può gravare proporzionalmente sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno destinato ai creditori garantiti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a individuare le norme applicabili, senza alterare petitum e causa petendi.
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione del patrimonio.
Invocato dal tribunale per riconoscere al credito dell'OCC un privilegio sul ricavato dell'immobile, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
Invocato dal tribunale come base del privilegio per spese di giustizia; la Corte nega che il compenso dell'OCC vi rientri come spesa gravante sui beni ipotecati.
art. 13, comma 4-bis, l. 3/2012
Richiamato per escludere la prevalenza dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure da sovraindebitamento sui crediti garantiti da pegno o ipoteca.
art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza, ma con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
art. 111-bis, comma 2, l.fall.
Norma corrispondente richiamata in chiave sistematica per ribadire l'esclusione dei beni vincolati dal riparto delle spese prededucibili.
art. 111-ter, comma 3, l.fall.
Richiamato in combinato disposto per affermare che le spese della procedura non possono essere poste a carico del ricavato vincolato quando destinato ai creditori garantiti.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il privilegio citato non spetterebbe al legale del creditore procedente, ma al creditore per il rimborso delle spese sostenute.
Richiamato per il parallelismo con il costo affrontato dal debitore che presenta domanda di autofallimento, ritenuto non decisivo dalla Corte.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera gli elementi identificativi della domanda o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il giudice si limita a riqualificare giuridicamente i fatti allegati e a individuare d'ufficio la norma applicabile.
- Nelle procedure di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, il compenso dell'organismo di composizione della crisi può essere prededucibile, ma non si trasforma per ciò solo in spesa generale della procedura da ripartire sul ricavato dei beni gravati da ipoteca o pegno destinato ai creditori garantiti.
- Il principio di preferenza per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura incontra il limite espresso dell'esclusione dei beni oggetto di garanzia reale, per la parte spettante ai creditori ipotecari o pignoratizi.
- Non è consentito assimilare, ai fini della collocazione sul ricavato dei beni vincolati, il compenso dell'OCC alle spese del creditore istante in una procedura concorsuale diversa, quando la struttura e la finalità delle procedure non coincidono.
- La natura volontaria della procedura di liquidazione del patrimonio, avviata su iniziativa del debitore, impedisce di considerare i costi dell'OCC come oneri sostenuti nell'interesse comune di tutti i creditori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →